Maturità 2021, come si attribuisce credito scolastico ai candidati interni. Conversione terzo e quarto anno

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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, come procedere per l’attribuzione del credito scolastico del quinto anno ai candidati interni. Conversione crediti classe terza e quarta.

Esame 2020/21

L’esame di Stato di II grado a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica, si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020.

L’esame consiste in una sola prova orale che si articola in quattro parti:

  1. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti;
  2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana ovvero della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 15 maggio;
  3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
  4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1.

Voto finale

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la prova d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti. L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100).

Attribuzione credito scolastico

La nuova e transitoria formula dell’esame di Maturità ha come conseguenza un aumento del punteggio attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al D.lgs. 62/2017, credito che passa da 40 a 60 punti.

Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 53/21.

Conversione credito terzo anno

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A di cui all’allegato A all’OM 53/2021:

La conversione va effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito). Così ad esempio, qualora ad uno studente sia stato attribuito un credito  di 11 punti con media pari a 9, la scelta corretta  sarebbe quella di attribuire nell’ambito della conversione  17 punti. Nel caso in cui, allo studente sia stato attribuito un credito di 9

Conversione credito quarto anno

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella B di cui all’allegato A all’OM 53/2021:

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito;  vedi esempio sopra riportata ma con valori naturalmente diversi). La conversione va effettuata dopo l’l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020.

Ricordiamo infatti che, ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20:

  • l’ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti;
  • nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito (o meglio è stato attribuito) un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21;
  • l’integrazione non può essere (o meglio non può essere stata) superiore ad un punto. 

Il consiglio di classe, in definitiva, in sede di scrutino finale, può procedere ad integrare di un punto al massimo il credito di 6 punti attribuito per la classe quarta nel 2019/20 in caso di promozione con media inferiore a sei decimi, attribuendo conseguentemente un credito massimo di 7 punti. Fatto ciò si può procedere alla conversione.

Attribuzione credito quinto anno

L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui all’allegato A all’OM 53/2021:

Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno  titolo i docenti di religione cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente  l’insegnamento di religione o dell’attività alternativa.

Il consiglio di classe, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, tiene conto anche degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

Casi particolari

Nelle operazioni di attribuzione del credito vi possono essere casi particolari, come quelli di seguito riportati, disciplinati sempre dal suddetto articolo 11 dell’OM 53/21:

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B sopra riportate. L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C (vedi sopra);

b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti;

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito mancante sulla base della tabella D (di seguito riportata), in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici scorsi quali candidati esterni all’esame di Stato:

d) agli studenti che frequentano la classe quinta, per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta.

Maturità 2021: commissione interna, documento del 15 maggio, maxiorale. Guide, normativa, consulenza, video [SPECIALE]

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