Maturità 2021, chi sostituirà docenti commissari e Presidente assenti. Il 14 giugno arrivano le chiamate

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L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 è ormai ai nastri di partenza, con le commissioni che si riuniranno in seduta plenaria il 14 giugno 2021 alle ore 8.30. In caso di assenza dei commissari o del presidente, chi e come provvederà alla sostituzione?

Ricordiamo che l’esame si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020.

L’esame consiste in una sola prova orale.

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Riunione plenaria

La riunione plenaria, come detto sopra, si svolgerà il 14 giugno 2021 alle ore 8.30. Riportiamo di seguito, sinteticamente, gli adempimenti da svolgere durante la predetta riunione.

Il presidente di commissione:

  • dopo aver verificato la composizione della commissione e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti al dirigente scolastico, che provvede alle sostituzioni. In caso di assenza del presidente, il commissario più anziano d’età assume la presidenza della riunione e notifica l’assenza del presidente all’USR, che provvede alla sostituzione;
  • sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole  sottocommissioni;
  • sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo lettera alfabetica; nel caso di commissari impegnati in più commissioni, i presidenti interessati non procedono al sorteggio ma concordano le date di inizio dei colloqui;
  • nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari che operano separatamente ovvero nel caso di strumenti musicali diversi, fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale;
  • determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni che presentano quali commissari i medesimi docenti.

Approfondisci riunione plenaria commissione

Sostituzioni componenti assenti

E’ l’articolo 13 dell’OM n. 53/2021 a disciplinare le eventuali sostituzioni dei componenti assenti delle commissioni. Nel predetto articolo si evidenzia che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi attinenti alle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente, ragion per cui non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, eccetto nei casi di legittimo impedimento per documentati e accertati motivi.

Qualora dovessero verificarsi i summenzionati casi di legittimo impedimento, è necessario procedere alle relative sostituzioni al fine di garantire la piena operatività delle commissioni sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare.

Sostituzione presidente

Nel caso in cui sia assente il presidente di commissione, tale assenza va comunicata all’USR competente per territorio dal docente anagraficamente più anziano, che presiede in tal caso la riunione preliminare; l’USR provvederà alla sostituzione.

Sostituzione commissari 

In caso di assenza dei commissari, spetta al dirigente scolastico provvedere alla sostituzione che avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

1. individuazione e nomina di docente della medesima disciplina in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso la scuola sede d’esame;

2. individuazione e nomina di docente di disciplina affine in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso presso la scuola sede d’esame;

3. individuazione e nomina di docente della medesima disciplina in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato (la supplenza va attribuita dalle graduatorie di istituto);

4. individuazione e nomina di docente di disciplina affine in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato (la supplenza va attribuita dalle graduatorie di istituto).

Nel caso in cui non sia possibile operare secondo le modalità e l’ordine sopra indicati, si dovrà procedere all’individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:

5. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;

6. docente in servizio presso la scuola sede d’esame;

7. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato (la supplenza va attribuita dalle graduatorie di istituto).

Come si evince da quanto detto sopra, la sostituzione va effettuata: dapprima individuando docenti della stessa disciplina del docente assente ovvero di disciplina affine in servizio nella scuola; successivamente docenti supplenti della stessa disciplina del docente assente  ovvero di disciplina affine; infine docenti di altra disciplina del consiglio di classe/sottocommissione ovvero in servizio nella scuola ovvero docenti supplenti.

Nell’OM si ricorda che il personale utilizzabile per le sostituzioni, esclusi i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria, deve restare a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2021.

Assenza commissari non superiore ad un giorno

Nel corso del colloquio, qualora i commissari (anche uno solo) si assentino per un periodo non superiore ad un giorno, tutte le operazioni d’esame relative a quel medesimo giorno sono interrotte.

In ogni altro caso di assenza (quindi in caso di assenza superiore ad un giorno), il/i commissario/i assente/i è/sono sostituito/i per la restante durata delle operazioni d’esame.

Anche nel caso di assenza non superiore ad un giorno, la stessa deve essere dovuta  a casi  documentati e accertati di legittimo impedimento.

Assenza presidente non superiore ad un giorno

Nel caso si assenti il presidente, sempre per un periodo non superiore ad un giorno, è possibile svolgere quelle operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In tal caso, deve essere presente in commissione il sostituto del presidente.

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