Maturità 2021, candidati esterni: esame preliminare a maggio, criteri di ammissione, crediti [GUIDA]

L’Ordinanza “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” fa riferimento anche alle regole per i candidati esterni, che svolgeranno la prova preliminare nel mese di maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter accedere all’Esame di giugno. Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. Tutti gli altri dettagli.
[Tutti i singoli paragrafi dell’articolo a seguire fanno riferimento ai candidati esterni]
I candidati esterni sono assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui all’articolo 14, comma 3, del Dlgs 62/2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242.
Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l’esame in istituzioni scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
Esami preliminari
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all’articolo 5 dell’ordinanza “Esami di Stato secondo ciclo 2020/21“. In particolare devono sostenere tali esami preliminari:
- i candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe;
- i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame; in poche parole, hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021
L’esame preliminare intende accertare la preparazione dei candidati sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonchè su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
I candidati esterni effettuano il pagamento della tassa erariale per esami al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Criteri di ammissione agli Esami di stato secondo ciclo
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Dlgs 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato – previo superamento degli esami preliminari – in qualità di candidati esterni, coloro che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
- compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
- sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Dlgs 226/2005;
- hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.
Gli studenti delle classi antecedenti all’ultima che soddisfano i requisiti di cui ai primi due punti dell’elenco descritto poco sopra, e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021.
L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017:
- prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI
- svolgimento di attivita’ assimilabili all’alternanza scuola-lavoro
Casi in cui non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
- nell’ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 non ancora regolamentati;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno;
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette Province autonome, ad eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale, siano già stati ammessi all’esame di Stato, ma non lo abbiano superato. L’ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell’esame preliminare
Corsi quadriennali – Di che si tratta
Esame preliminare – Verte su discipline del piano di studi del vigente ordinamento
I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l’esame preliminare anche sulle discipline o conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe.
Esame preliminare
Quando
L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.
Punteggio minimo per il superamento
Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova
Esito positivo esame preliminare e mancato superamento Esame di stato
L’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato ovvero di mancata presentazione all’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce.
Esito negativo esame preliminare
In caso di non ammissione all’esame di Stato, il consiglio di classe o l’eventuale sottocommissione può riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l’ultima.
L’assegnazione del credito scolastico
Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c).
Ministero dell’Istruzione,
Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:
i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;
iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.
b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, convertito secondo i parametri delle tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.