Maturità 2021/22, integrazione credito scolastico quinto anno: quali studenti può riguardare e quanti punti aggiungere

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Il voto finale dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, ai sensi dell’OM n. 65/2022, è determinato dalla somma dei punteggi delle prove d’esame e del credito scolastico. Integrazione credito: chi, come e perché.

Prove d’esame

L’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22 consiste in tre prove:

  1. prima prova scritta nazionale di italiano;
  2. seconda prova scritta su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio (predisposta da tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della prova medesima);
  3. colloquio.

Per la valutazione delle prove scritte leggi: Maturità 2022, valutazione prove: punteggi con decimali e arrotondamento. Come procedere Maturità 2022, focus su valutazione prove e voto finale. Tutte le info utili

Voto finale

Il voto finale in centesimi scaturisce dalla somma dei punteggi di:

  • prova scritta di italiano (max 15 punti)
  • seconda prova scritta (max 10 punti)
  • colloquio (max 25 punti)
  • credito scolastico (max 50 punti)

Credito scolastico

Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, è frutto della somma del credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta.  Ai sensi dell’OM n. 65/2022, per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. n. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM prima citata. Approfondisci

Integrazione credito

Nelle slide pubblicate dal MI, che forniscono indicazioni sull’ammissione all’esame e sullo svolgimento dello stesso, leggiamo quanto segue:

Se la possibilità di integrare il credito non è stata presa in considerazione nell’a.s. 2020/2021, si ritiene che si possa farlo nello scrutinio finale del corrente anno scolastico. 

Di cosa si tratta?

La possibilità di integrare il credito scolastico è stata prevista dall’OM n. 11/2020, relativa alla valutazione a.s. 2019/2020. L’articolo 4/4 della predetta OM ha previsto quanto di seguito indicato:

  • la possibilità di ammettere alla classe successiva anche studenti con valutazioni insufficienti ed un’eventuale media voti inferiore a 6/10;
  • nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, il consiglio di classe ha attribuito un credito pari a 6 punti, con possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21;
  • l’integrazione del credito è effettuata anche in riferimento al PAI, ossia al Piano di Apprendimento Individualizzato, predisposto al termine dell’a.s. 2019/2020 e realizzato nel corso del 2020/21, al fine di far recuperare le eventuali insufficienze;
  • l’integrazione non può essere superiore ad un punto, come precisato nella nota ministeriale n. 8464 del 28/05/2020.

L’integrazione del credito, dunque, era prevista nell’ambito dello scrutinio finale a.s. 2020/21. Il MI, nelle suddette slide, ritiene che tale integrazione, qualora non presa in considerazione nell’a.s. 2020/21, possa essere effettuata nello scrutinio finale a.s. 2021/22.

L’integrazione va effettuata prima della conversione del credito in quarantesimi (vedi sopra), come si evince dalla lettura congiunta dell’OM n. 11/2020 e dell’OM n. 65/2022.

Chi può riguardare

Alla luce di quanto detto sopra, l’integrazione del credito (di un punto) può riguardare gli studenti che, nell’a.s. 2019/20, frequentavano la classe terza:

  • i quali sono stati ammessi alla classe successiva (cioè alla classe IV) con valutazioni insufficienti ed un’eventuale media voti inferiore a 6/10;
  • per i quali, nello scrutinio dell’a.s. 2020/21, non è stata disposta l’integrazione in esame.
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