Maturità 2021/22, integrazione credito scolastico quinto anno: quali studenti può riguardare e quanti punti aggiungere

Il voto finale dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, ai sensi dell’OM n. 65/2022, è determinato dalla somma dei punteggi delle prove d’esame e del credito scolastico. Integrazione credito: chi, come e perché.
Prove d’esame
L’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22 consiste in tre prove:
- prima prova scritta nazionale di italiano;
- seconda prova scritta su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio (predisposta da tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della prova medesima);
- colloquio.
Per la valutazione delle prove scritte leggi: Maturità 2022, valutazione prove: punteggi con decimali e arrotondamento. Come procedere – Maturità 2022, focus su valutazione prove e voto finale. Tutte le info utili
Voto finale
Il voto finale in centesimi scaturisce dalla somma dei punteggi di:
- prova scritta di italiano (max 15 punti)
- seconda prova scritta (max 10 punti)
- colloquio (max 25 punti)
- credito scolastico (max 50 punti)
Credito scolastico
Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, è frutto della somma del credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta. Ai sensi dell’OM n. 65/2022, per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. n. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM prima citata. Approfondisci
Integrazione credito
Nelle slide pubblicate dal MI, che forniscono indicazioni sull’ammissione all’esame e sullo svolgimento dello stesso, leggiamo quanto segue:
Se la possibilità di integrare il credito non è stata presa in considerazione nell’a.s. 2020/2021, si ritiene che si possa farlo nello scrutinio finale del corrente anno scolastico.
Di cosa si tratta?
La possibilità di integrare il credito scolastico è stata prevista dall’OM n. 11/2020, relativa alla valutazione a.s. 2019/2020. L’articolo 4/4 della predetta OM ha previsto quanto di seguito indicato:
- la possibilità di ammettere alla classe successiva anche studenti con valutazioni insufficienti ed un’eventuale media voti inferiore a 6/10;
- nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, il consiglio di classe ha attribuito un credito pari a 6 punti, con possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21;
- l’integrazione del credito è effettuata anche in riferimento al PAI, ossia al Piano di Apprendimento Individualizzato, predisposto al termine dell’a.s. 2019/2020 e realizzato nel corso del 2020/21, al fine di far recuperare le eventuali insufficienze;
- l’integrazione non può essere superiore ad un punto, come precisato nella nota ministeriale n. 8464 del 28/05/2020.
L’integrazione del credito, dunque, era prevista nell’ambito dello scrutinio finale a.s. 2020/21. Il MI, nelle suddette slide, ritiene che tale integrazione, qualora non presa in considerazione nell’a.s. 2020/21, possa essere effettuata nello scrutinio finale a.s. 2021/22.
L’integrazione va effettuata prima della conversione del credito in quarantesimi (vedi sopra), come si evince dalla lettura congiunta dell’OM n. 11/2020 e dell’OM n. 65/2022.
Chi può riguardare
Alla luce di quanto detto sopra, l’integrazione del credito (di un punto) può riguardare gli studenti che, nell’a.s. 2019/20, frequentavano la classe terza:
- i quali sono stati ammessi alla classe successiva (cioè alla classe IV) con valutazioni insufficienti ed un’eventuale media voti inferiore a 6/10;
- per i quali, nello scrutinio dell’a.s. 2020/21, non è stata disposta l’integrazione in esame.