Maturità 2019, si può essere ammessi anche con una o più insufficienze. Tutti i requisiti
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe), ha novellato l’esame di Maturità, a partire dal corrente anno scolastico.
Maturità 2019: requisiti ammissione candidati interni
L’ammissione all’esame è disposta dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Sono ammessi all’esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:
- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
La legge n. 108/2018 , come detto sopra, ha prorogato al 2019/2020 lo svolgimento della prova Invalsi (che si svolgerà comunque) e dell’alternanza scuola-lavoro quali requisiti d’ammissione all’esame.
Ammissione maturità: frequenza e deroghe
Per l’ammissione all’esame, come detto sopra, è necessaria una frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali.
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Ammissione con insufficienza in una o più discipline
Una delle novità, relative all’ammissione, consiste nella possibilità di ammettere lo studente all’esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
In tal caso, l’ammissione va adeguatamente motivata e il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.
Abbreviazione per merito
Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni:
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi nel comportamento;
- aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;
- aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il penultimo (classi II e III);
- non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).
Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.