Maturità 2019, nomina sede commissari esterni può essere anche d’ufficio

Con il decreto n. 5222/2019 il Miur ha fornito indicazioni in merito alla “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2018/2019”.
Vediamo come avviene la nomina dei commissari, ricordando le date di presentazione delle istanze a presidente e commissario.
Maturità 2019: presentazione domande presidenti e commissari
Le domande di partecipazione agli esami in qualità di presidente e commissario vanno presentate telematicamente, tramite Istanze Online, compilando il modello ES-1.
Gli aspiranti presidenti, prima di compilare il modello ES-1, devono compilare il modello ES-E per l’inserimento nell’elenco regionale dei presidenti di commissione.
Le domande vanno presentate entro le ore 23.59 del 12/04/2019.
Maturità 2019: criteri nomina commissari
Le nomine dei commissari esterni vengono effettuate secondo il seguente ordine di criteri:
1.a domanda, nelle sedi d’esame comprese nel comune di servizio o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
2. d’ufficio, nelle sedi d’esame relative al comune di servizio o residenza;
3.a domanda, nelle sedi d’esame comprese nella provincia di servizio o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
4. d’ufficio, nelle rimanenti sedi d’esame comprese nella provincia cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante. In assenza dell’opzione, si opera sulla provincia di servizio.
Per quanto riguarda le nomine d’ufficio nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione è quello indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e i distretti della provincia.
Alle succitate fasi di nomina (1-4) partecipano nell’ordine seguente:
- i docenti di ruolo o incaricati (al 30/07 0 31/8) in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle discipline oggetto d’esame o della idoneità di cui alla legge n. 124/1999;
- in subordine, i docenti di scuola secondaria di II grado a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione posseduta; quindi, i docenti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in scuole secondarie di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in possesso di abilitazione all’insegnamento nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dell’idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999.
Docenti tenuti a presentare domanda o che ne hanno facoltà
Presidenti, chi può e chi deve presentare domanda