Maturità 2019: domande candidati esterni entro il 30 novembre, requisiti ed esame preliminare

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Il Miur, con nota n. 17676 del 12/10/2018, ha fornito indicazioni in merito a: tempi e modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’esame di Maturità dei candidati esterni ed interni, oltre a ricordare i requisiti necessari all’ammissione.

Presentazione domande

Le domande di partecipazione dei candidati esterni vanno presentate entro il 30 novembre p.v.

Devono, invece, essere presentate, entro il 20 marzo, dai candidati che si ritirano dalla frequenza dopo il 31 gennaio 2019 ed entro il 15 marzo 2019.

Le domande si presentano all’USR territorialmente competente.

L’USR, una volta ricevute le istanze, assegna i candidati agli istituti scolastici statali o paritari che abbiano sede (in ordine di priorità):

  1. nel comune di residenza del candidato;
  2. nella provincia di residenza, in caso l’indirizzo di studio indicato nella domanda non sia presente nel comune di residenza;
  3. nella regione di residenza, in caso l’indirizzo di studio indicato nella domanda non sia presente nemmeno nella provincia di residenza.

E’ possibile, inoltre, essere assegnati a istituti ubicati al di fuori della regione di residenza, previa richiesta e autorizzazione dell’USR di provenienza. L’USR autorizza o meno in base ai motivi addotti dal candidato.

Ripartizione candidati

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni delle scuole statali e paritarie. Il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite di trentacinque candidati per classe.

Requisiti

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  • siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
  • abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione per i candidati esterni, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge  n. 108/2018, come indicato anche nella circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018

Esame preliminare

Fermo restando il possesso dei sopra riportati requisiti, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, i candidati esterni non in possesso della promozione all’ultima classe sostengono un esame preliminare.

L’esame è volto ad accertare la preparazione dei candidati sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, comprese le discipline dell’ultimo anno di corso.

L’esame preliminare è sostenuto anche dai candidati che, pur essendo in possesso di idoneità o promozione all’ultimo anno, non hanno frequentato tale anno.

L’esame è sostenuto innanzi al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, cui il candidato è assegnato.

Per superare l’esame è necessario conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le prove sostenute.

Per tutte le info sull’esame di Stato 2018/19  vai al nostro speciale

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