Maturità 2018: criteri e norme per lo svolgimento dell’esame di Stato nelle classi sperimentali delle secondarie II grado

L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria II grado nelle classi sperimentali autorizzate nel corrente anno scolastico 2017/18 è disciplinato dal MIUR mediante il DM n.345 del 2 maggio 2018.
Le disposizioni previste nel decreto interessano le classi sperimentali già autorizzate, ai sensi dell’art.278 del Decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994, e confermate dal comma 1 dell’art. 1 del DM n.234 del 26 giugno 2000 , nelle more di un progressivo allineamento ai nuovi ordinamenti, nonché nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del DPR n. 275/1999
Candidati all’esame
Possono sostenere l’esame di Stato nelle classi sperimentali autorizzate per il corrente anno scolastico tutti i candidati interni che hanno ottenuto, in sede di scrutinio finale, un giudizio di ammissione.
I candidati esterni sostengono gli esami di Stato nei percorsi ordinari del nuovo ordinamento.
Nei corsi sperimentali quadriennali di nuovo ordinamento, autorizzati ai sensi del DPR n.275/1999, in considerazione della peculiarità di questi corsi, come chiarisce l’art,.2 comma 2 del succitato DM n.345/2018, i candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato. In ragione di tale durata, nei suddetti corsi, non è consentita, inoltre, l’ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.
Validità diploma
I titoli che si conseguono al termine dei corsi sperimentali del nuovo e del previgente ordinamento sono indicati nel DM n.53/2018, con il quale sono state individuate, per gli esami di Stato dell’anno scolastico 2017/2018, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio.
Come stabilito nell’art.3 comma 2 del DM 345/2018, i diplomi, conseguiti al termine dei corsi sperimentali del previgente ordinamento, autorizzati ai sensi dell’art. 278 del Decreto legislativo n.297/1994, e confermati dall’art. 1 comma 1 del DM n.234/2000, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari del previgente ordinamento.
Lo stesso articolo citato prevede che anche i diplomi conseguiti al termine dei corsi sperimentali di nuovo ordinamento, autorizzati ai sensi del DPR n.275/1999, hanno valore pari a quelli che si conseguono al termine dei corsi ordinari riferiti ai percorsi di cui al vigente ordinamento.
Documento del 15 maggio
Per l’elaborazione del documento del consiglio di classe del 15 maggio valgono, nelle classi sperimentali, le stesse regole previste per i corsi ordinari.
Il documento del 15 maggio è previsto dall’art. 5 comma 2 del DPR n.323 del 23 luglio 1998, che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, fornendo indicazioni anche con riferimento alla predisposizione della terza prova scritta.
Nei corsi sperimentali il suddetto documento esplicita, in particolare, anche il contenuto specifico della sperimentazione con i relativi obiettivi.
Aree disciplinari
Nelle classi sperimentali, considerando che i piani di studio risultano strutturati diversamente nelle singole sperimentazioni e tenendo conto che questi piani di studio non sempre sono riconducibili alle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal DM n.358 del 18 settembre 1998 , tuttora in vigore per i corsi del previgente ordinamento limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, e per i corsi ordinari del nuovo ordinamento dal DM n.319 del 29 maggio 2015, le commissioni d’esame possono procedere alla ripartizione delle materie dell’ultimo anno in due aree disciplinari.
I criteri di individuazione delle aree disciplinari sono quelli indicati nel DM n.358/1998 per il previgente ordinamento e nel DM n.319/2015 per il nuovo ordinamento.
Commissione d’esame: attività preliminare
Nelle scuole statali e paritarie, in cui sono presenti corsi sperimentali, le Commissioni si insediano due giorni prima dell’inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
- esame del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio
Prove d’esame
Nelle classi sperimentali autorizzate negli istituti di istruzione secondaria II grado, per gli esami di Stato 2017/18, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio sono indicate nel DM n.53/2018; le altre materie attribuite ai commissari interni sono individuate dal consiglio di classe in sintonia con le indicazioni fornite nell’art.2 del DM n.6/2007, che individua le modalità e i termini dell’affidamento delle materie ai commissari interni ed esterni.
Per quanto riguarda la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
Per l’anno scolastico 2017/2018, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.
Per lo svolgimento delle prove d’esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), valgono le disposizioni stabilite nell’OM n.350/2018 riguardante le istruzioni e le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria II grado per l’anno scolastico 2017/2018.