Maturità 2017: valutazione finale dell’esame di Stato, criteri, modalità e pubblicazione risultati. Le FaQ

Subito dopo la conclusione dei colloqui d’esame, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva, ciascuna commissione si riunisce per procedere alle operazioni relative alla valutazione finale di ciascun candidato.
Di cosa si tiene conto nell’assegnazione del voto finale?
Il voto finale complessivo in centesimi, assegnato dalla commissione d’esame a ciascun candidato, è il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico comprensivo dell’eventuale credito formativo.
Riteniamo utile ricordare che per le prove scritte la commissione dispone di 15 punti per ciascuna prova, quindi un totale di 45 punti. Alla prova scritta giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
Per il colloquio d’esame la commissione dispone di 30 punti e al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.
Il punteggio complessivo relativo al credito scolastico, attribuito per gli ultimi tre anni di corso, non può superare il valore massimo di 25 punti. I crediti formativi vanno ad integrare il credito scolastico, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti.
Quale voto minimo è richiesto per superare l’esame di Stato?
Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
E’ possibile integrare il voto finale con un punteggio aggiuntivo?
La risposta è affermativa.
Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati in sede di riunione preliminare, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari ad almeno 70 punti.
E’ prevista l’attribuzione della lode per i candidati che hanno sostenuto brillantemente l’Esame di Stato?
La risposta è affermativa.
La commissione d’esame, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione del punteggio (fino a un massimo di 5 punti) a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire di alcuna integrazione
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno con voto unanime del consiglio di classe.
d) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame con voto unanime della commissione d’esame.
Per i candidati che sostengono l’esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito, quali requisiti sono richiesti per l’attribuzione della lode?
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’art.6 comma 2 del D.P.R. n. 122/2009, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2016/2017, la commissione, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione del punteggio (fino a un massimo di 5 punti) a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire di alcuna integrazione
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento;
c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame nella misura massima con voto all’unanimità.
Il credito scolastico è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al DM n.99/2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.
La menzione della lode deve essere trascritta nel modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa dove dovranno essere indicate opportunamente anche le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro.
Chi deve rilasciare i diplomi d’esame?
La competenza per il rilascio dei diplomi è del Presidente della commissione d’esame.
Se al termine degli esami, è possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.
Se, invece, i diplomi non risulteranno disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i Presidenti di commissione delegano il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi
I risultati finali degli esami devono essere resi pubblici?
La risposta è affermativa.
L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, in base all’art. 6 comma 4 del D.P.R. n. 122/2009, deve essere pubblicato, contestualmente per tutti i candidati delle due classi costituenti la commissione, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione “Esito Negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso
Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l’attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell’art. 7 comma 2, del DL n. 262/2007, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo Nazionale delle Eccellenze.
Gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le università, le accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.