Maturità: il voto non va motivato se il giudizio è unanime

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Con la sentenza 597 del 14 novembre 2014 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha stabilito che la Commissione esaminatrice agli Esami di Maturità non è tenuta a motivare il voto, che basta espresso numericamente, se il giudizio è unanime.

La sentenza pone fine ad una controversia iniziata nel 2000, anno in cui il protagonista della vicenda si è diplomato con una votazione di 98/100.

Con la sentenza 597 del 14 novembre 2014 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha stabilito che la Commissione esaminatrice agli Esami di Maturità non è tenuta a motivare il voto, che basta espresso numericamente, se il giudizio è unanime.

La sentenza pone fine ad una controversia iniziata nel 2000, anno in cui il protagonista della vicenda si è diplomato con una votazione di 98/100.

Lo studente, di un Liceo Scientifico, riteneva di essere stato danneggiato dalla Commissione esaminatrice poiché per il voto ottenuto aveva perduto le possibilità nell’accesso alle facoltà a numero chiuso a causa del non ottenimento del massimo dei voti all’esame di Stato.

Lo studente si rivolse allora al Tar di Catania chiedendo e ottenendo l’annullamento dei provvedimenti presi poiché la commissione esaminatrice non aveva espresso un giudizio che motivasse il voto numerico assegnatogli, così come previsto dall’articolo 3 della legge 241 del 1990, legge che regola lo svolgimento degli esami di Maturità.




Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ribalta però la sentenza del Tar ribadendo che la motivazione deve accompagnare il voto numerico soltanto quando il punteggio assegnato non ottiene l’unanimità dei consensi da parte dei componenti della commissione. Nel caso specifico, però, tutti i componenti della commissione si era espressi all’unanimità quindi il giudizio che motivasse il voto numerico non era necessario.

“Un giudizio numerico espresso all’unanimità dei componenti, metà dei quali peraltro rappresentati da c.d. membri interni, ha presso la platea dei destinatari una capacità dichiarativa dei motivi e dei significati espressi dal numero, anche sotto il profilo dell’apprezzamento della complessiva personalità morale ( non etica, si badi bene: e, dunque, con riguardo alla diligenza e continuità o meno dell’impegno scolastico, ovvero alla capacità e disponibilità a partecipare alla elaborazione individuale e collettiva degli insegnamenti ricevuti) ovvero lato sensu culturale (per la sua curiosità intellettuale, la originalità e maturità nella trattazione di certi argomenti di insegnamento, ovvero per le conoscenze ed abilità anche extra curriculari possedute) del candidato studente: personalità la cui rappresentazione, affidata come previsto, oltre che alle schede di valutazione individuali, proprio alla conoscenza effettiva recata in sede di Commissione dai membri interni, di regola implica e comporta giudizi di sintesi che ben possono andare oltre a quanto riscontrato sia in sede di prove scritte che di colloquio orale” si legge nella spiegazione della sentenza che si conclude affermando “In conclusione, riscontrata l’assenza nei provvedimenti impugnati dei vizi di motivazione denunciati in prime cure, per le ragioni indicate l’appello dell’Amministrazione merita di essere accolto.” Annullando la sentenza di primo grado e accogliendo l’appello dell’amministrazione e della Commissione esaminatrice.

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