#Maturità 2016. Candidati ammessi per abbreviazione per merito: requisiti e attribuzione credito scolastico V anno

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L'articolo 2 comma 1 lettera b) dell' OM n. 252/2016 annovera, tra i candidati interni che sosterranno gli esami di Stato, gli alunni di scuole statali e paritarie ammessi all'abbreviazione per merito.

L'articolo 2 comma 1 lettera b) dell' OM n. 252/2016 annovera, tra i candidati interni che sosterranno gli esami di Stato, gli alunni di scuole statali e paritarie ammessi all'abbreviazione per merito.

Il successivo comma 12 dello stesso articolo 2 precisa chi sono tali candidati, ossia quegli alunni che frequentano, nel corrente anno scolastico e in generale nel medesimo anno in cui si svolgono gli esami, la classe IV.

L'abbreviazione per merito può essere richiesta e ottenuta solo a determinate condizioni, dettate dal citato comma 12,  secondo cui possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi :

a) che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento;

b) che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;

c) che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. 

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti.

Ricordiamo che dette disposizioni discendono dall'articolo 6 comma 2 del DPR n. 122/09 " Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ".

Secondo la normativa vigente, dunque, possono accedere all'abbreviazione per merito gli alunni che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado , non sono stati bocciati nel secondo e terzo anno di corso e hanno conseguito determinate valutazioni, relative sia al profitto che alla condotta, negli scrutini finali del secondo, terzo e quarto anno, come di seguito schematizzato:

classe II: 7/10 in ciascuna disciplina (esclusa Religione cattolica) o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto; 8/10 nel comportamento;

classe III: 7/10 in ciascuna disciplina (esclusa Religione cattolica) o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto; 8/10 nel comportamento;

classe IV: 8/10  in ciascuna disciplina (esclusa Religione cattolica) o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto; 8/10 nel comportamento.

Detti alunni, inoltre, per accedere all'abbreviazione per merito, non devono naturalmente essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione  all'esame di Stato, come detta l'articolo 2 comma 15 dell'OM, ai sensi del DPR 21 novembre 2007, n. 235 .

I reati, per i quali è prevista la sanzione della non ammissione agli esami di Stato, sono gli atti di violenza grave o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare allarme sociale e che violano la dignità e il rispetto della persona umana (vedi articoli 9 e 9bis del DPR appena citato).

I candidati ammessi per abbreviazione per merito, non avendo frequentato l'ultima classe, sono provvisti del solo credito scolastico relativo alle classi III e IV;  il credito per l'anno non frequentato (l'ultimo) viene attribuito, come leggiamo all'articolo 8 comma 3 dell'OM, dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del DPR n. 323/1998 :

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

L'attribuzione del credito per la classe V, dunque, avviene in riferimento alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (classe IV),  secondo la tabella A allegata al DM n. 99/09 , che ha sostituito la tabella allegata  al DPR n. 323/1998.

I candidati ammessi per abbreviazione per merito devono aver presentato, al dirigente scolastico della scuola frequentata, la domanda di partecipazione agli esami di Stato 2015/16 entro il 31 gennaio 2016, come indicato dalla CM n. 20/2015 .

Negli istituti professionali, i suddetti candidati non sono obbligati a presentare il diploma di qualifica.

L'abbreviazione per merito non è prevista per i corsi sperimentali quadriennali, considerata la loro particolarità.

Lo speciale di OS.it sugli esami di Stato

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