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Maternità, quanti giorni mi spettano di congedo? Che retribuzione? La scheda per docenti di ruolo e precari

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Gli articoli 34 e 35 del CCNL 2019-21 disciplinano i congedi e permessi per il personale scolastico, assicurando il rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 151/2001 e introducendo condizioni migliorative per il personale assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

In particolare:

  • Art. 34: regola i congedi per il personale a tempo indeterminato.
  • Art. 35: prevede che le disposizioni dell’art. 34 si applichino anche al personale a tempo determinato.

Proroga automatica della supplenza durante l’interdizione o maternità

L’articolo 34, comma 2 stabilisce che il periodo di interdizione dal lavoro per complicanze della gravidanza o di maternità obbligatoria è considerato effettivo servizio. Questo vale anche per la proroga automatica dell’incarico di supplenza, garantendo continuità lavorativa al personale a tempo determinato.

Retribuzione per congedo parentale fino ai 12 anni del figlio

L’articolo 34, comma 3 prevede che i primi 30 giorni di congedo parentale usufruiti entro il dodicesimo anno di vita del bambino siano:

  • Retribuiti per intero (esclusi straordinari e indennità speciali).
  • Non sottratti dal monte ferie.
  • Valutati ai fini dell’anzianità di servizio.

Questi giorni sono complessivi per entrambi i genitori e possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato.

Congedo per malattia del figlio fino ai 3 anni

Secondo l’articolo 34, comma 4, in linea con l’art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001, il personale ha diritto a:

  • 30 giorni retribuiti per ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno di età.
  • Questi giorni sono complessivi per entrambi i genitori.

Anche in questo caso, i giorni sono computati nell’anzianità di servizio. Successivamente, eventuali ulteriori periodi di congedo sono riconosciuti ma non retribuiti.

Riconoscimento dei periodi di congedo nell’anzianità di servizio

Tutti i periodi di congedo per maternità, paternità, parentale e malattia del figlio, siano essi retribuiti o non retribuiti, sono considerati effettivo servizio:

  • Per il personale a tempo determinato: i periodi sono utili per la valutazione del servizio pre-ruolo e per l’aggiornamento delle graduatorie (istituto, permanenti, GPS).
  • Per il personale a tempo indeterminato: i periodi contribuiscono al riconoscimento dell’anno di servizio.

Questa disposizione è contenuta nella tabella allegata al CCNI mobilità.

Parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato

Le disposizioni legislative e contrattuali garantiscono parità di trattamento tra il personale scolastico a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. In particolare:

  • Art. 2 del D. Lgs. n. 151/2001: include tutti i dipendenti pubblici e privati, senza distinzione di rapporto di lavoro.
  • Art. 35, comma 11 del CCNL: stabilisce che al personale a tempo determinato si applicano le stesse norme previste per il personale a tempo indeterminato in materia di congedi parentali (art. 34).

Pertanto, sia il personale docente, educativo che ATA, indipendentemente dal tipo di contratto (compresi i contratti per supplenze brevi), può beneficiare delle tutele previste dalla normativa vigente.

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