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Maternità obbligatoria e ferie: incompatibilità assoluta. Avv. Miceli: “Potrò aver diritto alla monetizzazione o alla postergazione della fruizione”

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Cosa succede alle ferie non godute durante i periodi di maternità obbligatoria? La questione delle ferie durante i periodi di maternità o malattia è spesso oggetto di domande.

Intervenuto alla diretta organizzata dalla redazione di Orizzonte Scuola, l’avvocato Walter Miceli è stato chiaro sul tema: “durante i periodi di maternità obbligatoria, i giorni di ferie non possono essere fruiti”.

Infatti, il CCNL prevede, per i docenti di ruolo, che le ferie non godute durante l’anno scolastico di riferimento possano essere fruite nell’anno scolastico successivo“C’è, dunque, la possibilità di postergare la fruizione delle ferie. Se il lavoratore, nell’anno scolastico successivo, non è in servizio avrà diritto all’indennità sostitutiva delle ferie”.

Il comma 10 dell’art. 13 del CCNL 2006-09 prevede che, in determinate circostanze, quali esigenze di servizio particolari o motivi personali e malattia debitamente giustificati, che abbiano impedito la completa o parziale fruizione delle ferie nell’anno scolastico di riferimento, sarà consentito al personale docente usufruire delle ferie nell’anno scolastico successivo, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

Oltre a questi casi specifici, vi rientrano i motivi di forza maggiore o l’assenza dal servizio per cause legali che non comportano la perdita del diritto alle ferie, come ad esempio il congedo di maternità.

“Non c’è alcun dubbio che tra maternità obbligatoria e ferie c’è incompatibilità assoluta. Pertanto potrò aver diritto o alla monetizzazione o, per gli insegnanti di ruolo, alla fruizione nell’anno scolastico successivoconclude l’avvocato Miceli.

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