Maternità: il papà riposa anche se la mamma è casalinga

Di Lalla
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Giornale Inpdap n. 35 Dicembre 2011 – Inpdap fa il punto della situazione (nota operativa 23/2011) sulla materia dei riposi giornalieri riconosciuti all’uomo dopo gli interventi del Consiglio di Stato, del Ministero del lavoro e degli intervenuti indirizzi giurisprudenziali.

Giornale Inpdap n. 35 Dicembre 2011 – Inpdap fa il punto della situazione (nota operativa 23/2011) sulla materia dei riposi giornalieri riconosciuti all’uomo dopo gli interventi del Consiglio di Stato, del Ministero del lavoro e degli intervenuti indirizzi giurisprudenziali.

Il padre lavoratore dipendente può chiedere e ottenere i riposi giornalieri nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, e quindi anche nel caso in cui sia casalinga.

I riposi giornalieri – stabilisce il decreto legislativo 151/2001 – sono due periodi di riposo, anche cumulabili, di un’ora ciascuno, nell’arco della giornata lavorativa del richiedente, durante il primo anno di vita del bambino. Per completezza di informazione si ricorda che tali riposi orari sono fruibili dal padre lavoratore anche nei casi :

a) in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
d) di morte o di grave infermità della madre.

Madre casalinga no. Finora la locuzione “lavoratrice non dipendente” è stata intesa nel senso di madre lavoratrice autonoma (cioè: artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) con diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Inps o di altro Ente previdenziale e non anche la madre casalinga.

Consiglio di Stato. Ma con sentenza 4293/2008 il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel concetto di madre lavoratrice autonoma sia da ricomprendere anche la figura della madre casalinga. Perciò la madre casalinga impegnata in attività che la distolgono da tale compito deve essere considerata come lavoratrice non dipendente.

Ministero del lavoro. La posizione del Consiglio di Stato è stata resa più estensiva dalla lettera circolare 8494/2009 con la quale il Ministero del lavoro, prendendo anche atto degli indirizzi giurisprudenziali,
consente di riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Madre casalinga sì. Risultato? Il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro – entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni, che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto (ovvero a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

Non è consentito in alcun modo il recupero delle ore di permesso eventualmente non godute.

Ultima notazione: trattandosi di permessi retribuiti, la fruizione degli stessi non ha alcuna incidenza ai fini dell’obbligo di versamento contributivo.

Il giornale INPDAP

Congedi parentali, riposi giornalieri del padre e computo giorni di congedo

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