Maternità: tutte le novità 2015, dalla sospensione alla paternità
Con il decreto legislativo numero 80 dello scorso 15 giugno, entrato in vigore il 25 giugno, si sono apportate delle modifiche intervenendo sul testo unico che tutela la maternità e le cure parentali.
Con il decreto legislativo numero 80 dello scorso 15 giugno, entrato in vigore il 25 giugno, si sono apportate delle modifiche intervenendo sul testo unico che tutela la maternità e le cure parentali.
Vediamo quali sono le novità presenti nel decreto in oggetto.
Lavoro delle donne
La modifica effettuata all’articolo 16 dispone che le donne non possono lavorare durante i due mesi che precedono la data presunta del parto, salvo se previsto dall’articolo 20, e nel caso il parto avvenga in ritardo neanche nel periodo che intercorre tra la data presunta del parto e quella effettiva.
Le donne non possono lavorare per i 3 mesi che seguono il parto (salvo se previsto dall’articolo 20) e durante i giorni non goduti prima del parto se esso è avvenuto prima della data presunta.
Se la gravidanza dovesse interrompersi in maniera spontanea o terapeutica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, o se dovesse avvenire il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici, a loro discrezione, possono riprendere il lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 10 giorni ed in presenza di attestazione del medico specialista.
Congedo maternità: rinvio o sospensione
Dopo l’articolo 16 del testo unico si aggiunge un articolo 16 bis che apporta le seguenti variazioni:
Se il neonato viene ricoverato in una struttura pubblica la mamma può chiedere la sospensione del congedo di maternità per tutto il periodo di degenza del bambino per riprendere a fruirne al momento delle dimissioni del piccolo.
Diritto corresponsione trattamento economico
All’articolo 24 del testo unico i sostituisce il comma 1 specificando che:
l’indennità di maternità deve essere corrisposta anche nel caso di risoluzione dei contratti di lavoro che si verifichino durante il congedo di maternità.
Sul divieto di licenziamento nel periodo di maternità si interviene specificando che tale divieto non vige nel caso di
- Colpa grave della lavoratrice
- Cessazione dell’attività dell’azienda
- Conclusione della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta
- Esito negativo del periodo di prova
Maternità in caso di adozione
Anche per adozioni e affidamento si applicano tutte le norme che possono essere applicate in caso di nascita di un bambino.
Congedo paternità
Il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua non goduta dalla madre, in caso di infermità della madre o in caso di suo decesso o abbandono del piccolo. Può usufruire del congedo di paternità il genitore in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, ma anche se la madre è lavoratrice autonoma che ha diritto a tale indennità.
In caso di adozione o affidamento, se la madre non è lavoratrice, può usufruire del congedo non retribuito il padre per il periodo di permanenza all’estero del lavoratore.
Congedo parentale
Per tutte le novità su congedo parentale a ore e termini di preavviso puoi leggere: Congedo parentale
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