Mano pesante anche sui dirigenti scolastici non vaccinati: Usr incaricati di sospenderli e sostituirli con il reggente. Udir non ci sta e ricorre al Tar

Il Senato ha modificato il Decreto Legge n.172 del 26 novembre 2021 che allarga gli obblighi vaccinali del personale scolastico, già in vigore dal 15 dicembre scorso.
Tra gli emendamenti approvati e che sono andati a correggere il testo originario, c’è quello che impone nuove regole sull’obbligo vaccinale dei dirigenti scolastici: con questa modifica, il controllo dei presidi viene preso in carico ufficialmente dai direttori degli Uffici scolastici regionali, i quali in caso di sospensione del capo d’istituto dovranno anche nominare un reggente.
Udir conferma la sua opposizione a questo modo di procedere, sempre più discriminante e lontano dai diritti della Costituzione: il sindacato, quindi, conferma la preadesione al ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento e la disapplicazione della normativa che impone l’obbligo vaccinale per i dirigenti scolastici. Per gli iscritti ad Udir, il ricorso è gratuito.
L’emendamento approvato, riporta Orizzonte Scuola, prevede che a controllare i dirigenti scolastici siano i direttori degli Uffici Scolastici regionali: “i direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l’adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a)”. Per quanto riguarda le attività di verifica e l’adozione dell’atto di accertamento, queste “sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3”. Inoltre, “in caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione”.
TUTTI GLI EMENDAMENTI AL D.L. 172 SULLA SCUOLA
Premesso che nessuna delle proposte emendative intraprese da Anief è stata accolta, il sindacato prende atto che sono state apportate delle lievi modifiche al testo originario, qui di seguito esposte.
All’articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 4-ter: al comma 1: all’alinea, le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 »;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 »;
al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l’adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L’attività di verifica e l’adozione dell’atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «l’adempimento del predetto obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale»;
al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: « , educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario » e, al terzo periodo, le parole: «previa verifica del sistema informativo NoIPA» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA»;
alla rubrica, le parole: «organismi della legge n. 124 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124». Nel capo I, dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. – (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni) – 1. L’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
2. Il comma 5 dell’articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato»