Mancano docenti al Nord? Non è colpa del COVID, ma del blocco quinquennale. Stimolo: “Ci chiedono di trasferirci 5 anni con stipendio da fame, impossibile” [INTERVISTA]

Il blocco quinquennale ha suscitato (e suscita ancora) profonde reazioni soprattutto nel mondo dei precari e, in particolare, al Sud, dove risiede la maggior parte dei docenti interessati a ricoprire i posti che per la maggior parte risulteranno vacanti al Nord.
La disposizione, prevista nel Decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 e nella Legge di conversione n. 159 del 20 dicembre 2019, prevede il blocco quinquennale di tutti i neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21 a prescindere dal canale/graduatoria di reclutamento (GAE, Concorsi 2016, Concorsi 2018, “call veloce”) e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione interessato.
I docenti coinvolti nel blocco non avranno accesso, per un quinquennio, ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, né accedere alla mobilità annuale, quindi fruire di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Il blocco quinquennale si estende anche alla richiesta di svolgere un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.36 del CCNL. Prima di presentare tali domande il docente dovrà avere svolto 5 anni di effettivo servizio nella scuola dove è stato assegnato in ruolo.
Vi sono solo due eccezioni, legate al subentrare dello stato di soprannumerarietà e di assistenza di un familiare disabile.
Il vincolo introdotto dall’attuale governo è anche alla base del flop di immissioni in ruolo che ha contrassegnato la tornata di assunzioni, con appena 20 mila stabilizzazioni su quasi 85 mila autorizzate dal Mef.
A Orizzonte Scuola interviene il presidente del Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati, l’insegnante Margherita Stimolo: “Lottiamo con contro questo blocco quinquennale da tanto tempo, abbiamo lanciato una petizione al presidente Mattarella che ha raccolto più di 6mila firme. Il problema tocca tanti docenti e la mobilitazione riguarda tutti. Perché siamo contrari al blocco? Presto detto. Chi vuoi che vada al Nord con uno stipendio di circa 1300 euro alla scuola primaria e 1500 alla scuola secondaria? Impossibile. Non è questo il modo di invogliare a trasferire i docenti dal Sud al Nord. Io ad esempio pago per un bivani a Milano più di 700 euro, così si può al massimo sopravvivere non certo vivere. Bisogna far qualcosa, aggiungere dei benefit perché così sarà sempre un flop. Non è una questione di Covid-19, ma di blocco quinquennale e dei costi della vita”.
E poi: “La continuità didattica è una scusa, c’è poco da aggiungere, perché le medie sono triennali, le superiori si basano, il più delle volte su biennio e triennio. Inoltre i dirigenti ci cambiano sempre di classe anno dopo anno, la scusa della continuità didattica, dunque, regge poco”.
Sulle Graduatorie Provinciali per le supplenze: “Abbiamo chiesto nel tempo una digitalizzazione del sistema, anzi non era male come idea, ma tutto è stato realizzato in modo frettoloso e alla fine si è rivelato fallimentare. La decisione della ministra è corretta, si ha una scelta più ampia, ma così non è andata bene, probabilmente per il poco tempo e, forse, anche per un po’ di incapacità”.
Sui concorsi, Stimolo, infine afferma: “Sono d’accordo con la stabilizzazione dei colleghi di terza fascia, i cosiddetti precari storici, che devono essere stabilizzati senza un’ulteriore selezione”.
BLOCCO QUINQUENNALE
Legge di conversione n.159 del 20 dicembre 2019, art.1 comma 17-octies:
“ […..] A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvi-soria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.