Mamma chiede il numero di studenti DSA presenti in una classe, dopo il respingimento della domanda di iscrizione per il proprio figlio. La scuola è obbligata?

Parte ricorrente agiva impugnando la nota del DS di una scuola con la quale negava istanza di accesso agli atti finalizzata a venire a conoscenza di quanti alunni fossero iscritti in una data classe e quanti allievi fossero BES o DSA, ciò in relazione al respingimento della domanda di iscrizione del proprio figlio nella detta classe della scuola.
Il fatto
Parte ricorrente richiedeva il trasferimento della propria figlia sempre nella medesima istituzione scolastica in altra classe, la richiesta di trasferimento veniva però respinta, motivando anche con riferimento a “problemi strutturali” e “problemi prettamente didattici”; con istanza parte ricorrente presentava istanza di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 per conoscere “quanti allievi sono iscritti alla classe quanti allievi di detta classe fossero BES, quanti allievi fossero DSA e se tra gli allievi DSA vi sono gravità ed in caso affermativo quante e di che tipo”; la Scuola respingeva l’istanza di accesso, sul rilievo che “Invero, appare più un controllo generalizzato della P.A. poiché riveste un carattere didattico/metodologico e tutelato tra l’altro da privacy (vedi norma correlata su esporre elenchi o numeri di soggetti DSA o BES della classe”.
La scuola non è tenuta ad alcuna elaborazione complicata per comunicare i numeri degli studenti di una classe
Il TAR per la Toscana nella sua sentenza 00067/2025 osserva che l’istante chiede di conoscere quanti sono il numero degli alunni iscritti alla classe del liceo linguistico e quanti sono gli alunni di quella classe affetti da disturbi di apprendimento e bisogni educativi speciali. Non è comprensibile in che senso ciò richiederebbe una elaborazione da parte dell’amministrazione scolastica; il numero degli alunni delle singole classe risulterà ad ogni evidenza dai registri scolastici e dagli atti di organizzazione con i quali la scuola dà vita alle classi e lo stesso vale in relazione agli alunni che abbiamo bisogni e disturbi speciale; d’altra parte è la scuola stessa che, nel respingere la richiesta di trasferimento della ricorrente, ha fatto riferimento a quei dati, che non possono ora essere definiti come dati da elaborare.
Non sussiste alcun controllo generalizzato
È altresì da respingere il riferimento alla inammissibilità del ricorso in quanto volto ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa; ben diversamente, come già rilevato, a fronte del rigetto della domanda di trasferimento della studentessa ad altra classe, motivato con riferimento al numero degli alunni della classe della quale essa aspira a far parte e alla presenza di alunni con esigenze speciali, la stessa ha richiesto di conoscere i dati oggettivi, in termini numerici, circa gli alunni che compongono la classe e quali con i bisogni speciali. Si tratta di esigenza conoscitiva legata alla verifica, in sede difensiva, delle proprie posizioni di vantaggio e non già di un controllo generalizzato dell’operare della scuola.
Legittimo richiedere il numero di alunni presenti in una classe e quanti BES o DSA presenti
Quanto alla richiesta di conoscere il numero degli allievi iscritti alla classe, si osserva, da un lato, che trattasi di circostanza rilevante per le esigenze difensive dell’istante (al fine di verificare la fondatezza della asserita indisponibilità di spazi per ulteriori presenze); dall’altro lato, che non vi sono esigenze contrapposte da tutelare, trattandosi di dato ordinario, non soggetto a profilo alcuno di protezione. La scuola è quindi tenuta a fornire risposta sul punto alla ricorrente. Quanto al profilo degli alunni con esigenze didattiche particolari la questione presenza profili di maggiore delicatezza. È evidente come, anche in questo caso, si tratta di dato conoscitivo rilevante per la studentessa, al fine di verificare, in ottica difensiva, la fondatezza dell’assunto motivazionale relativo, posto dalla scuola a fondamento del diniego di trasferimento.
In che modalità di possono fornire i dati sul numero di studenti BES e DSA?
Come rilevato dall’Avvocatura dello Stato si tratta però di dati che hanno riguardo a profilo lato sensu sanitari e quindi sottoposti a tutela di riservatezza. Stante comunque la stringente necessità difensiva (correlata alla verifica di profilo motivazionale dell’atto lesivo per la studentessa) l’accesso deve essere consentito nelle seguenti modalità: la scuola dovrà informare esclusivamente in ordine al numero di studenti della classe con specifiche necessità didattiche, senza indicazione né dei nominativi degli studenti stessi, né dei profili di difficoltà che vengono in considerazione ed omettendo qualunque ulteriore elemento che renda identificabili gli interessati; dovrà quindi essere comunicato esclusivamente un dato numerico, anonimo e quindi rispettoso del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 GDPR.
Concludendo con l’accoglimento del ricorso e condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.