Maltrattamenti: urge che scuola e giustizia si intendano. Nuova sentenza a Quartu

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Il fenomeno dei Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS), curiosamente affligge solo la nostra Penisola. La spiegazione è semplice: nei Paesi occidentali non esiste perché tali questioni sono gestite direttamente dagli addetti ai lavori (dirigenti scolastici) e non da un’Autorità Giudiziaria (A.G.), che finisce col cortocircuitare i primi sostituendosi a loro e facendone le veci con metodi d’indagine inadatti alla scuola.

Altra peculiarità del fenomeno – aumentato di ben 14 volte dal 2014 al 2020 nonostante l’intervento massiccio delle Forze dell’Ordine – riguarda il fatto che in nessun caso di PMS si sono riscontrate lesioni mediche certificate o di una qualche gravità. Ci limitiamo invece a vedere evocato il cosiddetto reato di violenza assistita a danno dei minori perché la giurisprudenza (chissà come mai) non richiede certificazione di sorta per essere dimostrato. Se poi mettiamo a confronto gli episodi di cronaca nera che avvengono in ambiente domestico con quelli che hanno luogo a scuola, constatiamo addirittura che – contrariamente alle attese – l’ambiente scolastico è più sicuro per i bambini. I fatti gravi e di sangue avvengono infatti quasi esclusivamente all’interno del proprio domicilio, soprattutto a opera di familiari o conoscenti, come attestano i numerosi casi riportati dai mass-media e soprattutto come raccontano le statistiche operate dalla Medicina Legale.

Ma il rapporto scuola-giustizia è difficile anche perché i due mondi non si conoscono e si avvalgono di linguaggi e vocaboli diversi. Parlando di maltrattamenti, ad esempio, dobbiamo intenderci su cosa si intende per “percossa”. Il termine è spesso “abusato”, piuttosto che “usato”, nella redazione degli atti processuali, tanto più che, come detto, non è sostenuto da certificazioni mediche che attestano le eventuali conseguenze delle percosse. Tutto – secondo gli inquirenti – diviene “percossa”: dal buffetto allo scapaccione, dallo sculaccione allo scappellotto, fino a impedire di distinguere un comportamento francamente manesco e punitivo da una sollecitazione spiccia od occasionalmente energica per particolari esigenze o circostanze. Vediamo dunque l’interpretazione giuridica del termine “percossa”. Secondo la Suprema Corte “il termine “percuotere” previsto dall’art. 581 c.p. non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica (Cass. 5 sent. 4272/2015). Può avere senso una simile accezione in ambiente scolastico e in particolare per i bimbi prescolarizzati degli asili nido e delle scuole dell’infanzia? Verosimilmente no, ma proviamo a spiegarci. Tanto più un bimbo è piccolo (si pensi al neonato, ma anche al bimbo dai 6 mesi in avanti), tanto più il rapporto con l’adulto di riferimento (la mamma, la balia, l’educatrice, la maestra) è fisico piuttosto che dialogico e alla pari. Posto inoltre che l’ambiente di una scuola dell’infanzia è parafamiliare, lo stesso può raggiungere, per legge, un rapporto maestra-bimbi di 1:29, mentre la relazione in ambito familiare, quella tipicamente materno-filiale, è di 1:1. La differenza tra le due tipologie di ambiente è evidente, come pure l’impegno, la difficoltà e le modalità per educare, crescere, vigilare sull’incolumità dei bimbi. In conclusione, la predetta definizione giuridica di percossa non sembra adattarsi alla dimensione scolastica poiché trascura quelle necessità pedagogico-formative-protettive proprie del rapporto maestra/educatrice-alunno che richiedono veloci tempi di reazione. La tempestività d’intervento richiesta più volte all’educatrice nell’arco della giornata lavorativa può tradursi in manovre sbrigative, talora brusche e finanche violente perché repentine, pur sempre a tutela di tutti i minori. Siamo di fronte all’ennesima riprova che termini e metodi della giustizia mal si adattano alla dimensione scolastica che può, e deve, essere gestita dagli addetti ai lavori (dirigenti scolastici e responsabili) e non da profani esterni.

Se dunque il linguaggio e la terminologia rappresentano un punto critico nel rapporto tra scuola e giustizia, non possiamo dimenticare l’ambiguo ruolo delle telecamere nascoste che violano il diritto alla riservatezza del lavoratore oltre a fornire immagini estrapolate, selezionate, decontestualizzate, drammatizzate nelle trascrizioni e interpretate/commentate da inquirenti non-addetti-ai-lavori. Per non parlare della tempestività dell’intervento in difesa dei bimbi: questa può essere infatti garantita dal solo dirigente scolastico, ma non certamente dai tempi biblici della giustizia dilatati a dismisura tra denunce, testimonianze, autorizzazioni, intercettazioni, trascrizioni e via discorrendo. Fortunatamente, alcuni pronunciamenti dei giudici arrivano oggi a concludere che “il comportamento della maestra non integra la soglia del penalmente rilevante ma, eventualmente, esaurisce la sua censurabilità con una sanzione disciplinare o in ambito civilistico”. Con questa ed altre motivazioni il tribunale di Quartu ha recentemente stabilito il non luogo a procedere nei confronti di tre maestre. Queste nonostante le imputazioni, non sono state rinviate a giudizio perché “le imputate facevano ricorso a metodi educativi insuscettibili di assumere una qualsivoglia rilevanza da un punto di vista penalistico. Ciò emerge in primo luogo dalle intercettazioni ove non vi è alcun riscontro dei metodi educativi descritti nel capo di imputazione”. La suddetta statuizione ha purtroppo richiesto tre anni di attesa (lascio immaginare al lettore lo stato d’animo delle maestre). Sarebbe interessante chiedersi a chi ha giovato l’intera vicenda: ai bimbi, ai genitori, alle maestre, all’ingolfato sistema giudiziario? Forse il tutto è servito solo a nutrire la gogna mediatica. Altrettanto istruttivo e saggio è l’ulteriore motivo per cui i giudici di Quartu hanno deciso di porre fine all’iter giudiziario della vicenda: “Il rinvio a giudizio delle imputate configurerebbe un inutile dispendio di energie e mezzi processuali, in difformità al principio di economicità del processo, considerata la manifesta insussistenza dell’ipotesi di reato”. Ma in realtà sono già state impiegate cospicue risorse umane per le indagini e soldi pubblici (svariate migliaia di euro) per le telecamere. Quanto più semplice, immediato ed economico sarebbe stato rivolgersi al dirigente scolastico (soluzione a costo zero e a km zero)? Non sia mai che l’accanimento penale nei confronti di qualche maestra venga poi esasperato dalla rincorsa a giustificare i soldi pubblici spesi per le indagini.

Infine, osserviamo che nella gran parte dei casi di PMS, la lunghezza delle intercettazioni dimostra quanto gli inquirenti privilegiano inopinatamente la ricerca della prova anziché la prevenzione del reato e la reale tutela dei bimbi semmai esposti a pericolose violenze.

Possibile che, ancora oggi, istituzioni, politica, parti sociali e associazioni di categoria non intendano avviare un dibattito costruttivo su un fenomeno che mina la scuola e la serenità di un’intera categoria professionale formata da educatrici e maestre?

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