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Malattia supplenti Covid: licenziamento se si supera limite di 30 giorni

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Supplenti e malattia: c’è un limite di assenze. A prevederlo è l’articolo 19 del CCNL 2006-09. La norma prevede una distinzione tra personale docente e ATA assunto a tempo determinato e indeterminato. Ulteriore distinzione si fa tra supplenti al 31 agosto o 30 giugno e i supplenti brevi, come il personale Covid, docenti e ATA assunti fino al 30 dicembre e per i quali c’è stata la proroga al 31 marzo (il ministero ha assicurato poi la prosecuzione dei contratti fino al termine delle lezioni).

Una nostra lettrice chiede

Gentile redazione, insegno su posto covid. A causa di problemi di salute mi son dovuta assentare spesso da scuola. Potreste dirmi qual è il limite di assenza per malattia per gli insegnanti supplenti? Grazie mille

Tra le supplenze brevi e temporanee rientrano le supplenze brevi conferite dal dirigente scolastico (sostituzione del titolare collocato in malattia, riduzione oraria per allattamento ecc.), comprese le supplenze per la copertura di posti resosi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12 (conferite direttamente fino al “termine delle lezioni”) e le supplenze per sostituzione di personale collocato in maternità (per interdizione o congedo di maternità).

Sono altresì brevi le supplenze Covid, come il caso della lettrice.

Periodo comporto e retribuzione

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto a 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono deroghe).

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