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Malattia e periodo di comporto: quanto spetta nello stipendio. Quando cessa il diritto

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Il periodo di comporto è l’arco temporale entro il quale viene garantita la conservazione del posto di lavoro al dipendente che versi in stato di malattia.

L’istituto è disciplinato nel DPR 27 luglio 2011, n. 171 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica” e altresì trova puntuale disciplina per il personale scolastico nel CCNL Comparto Scuola 2006-2009 all’art.17, che rimane in vigore nonostante il nuovo CCNL 2016-2018.

Il personale docente o A.T.A. ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi (pari a 540 giorni, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15222 del 22 luglio 2016) per le assenze per malattia verificatesi nell’ultimo triennio (a far data a ritroso dall’ultima richiesta per malattia). Rimangono escluse dal conteggio le assenze per gravi patologie, ex art. 17 comma 9 CCNL 2006-2009.

Durante il periodo di comporto, non si interrompe la maturità dell’anzianità di servizio.

Retribuzione.

Come prevede l’art.17 CCNL 2006-2009, al dipendente spetta la retribuzione secondo tali percentuali:

  • 100% per i primi 9 mesi di assenza;
  • 90% per i successivi 3 mesi di assenza;
  • 50% per i restanti 6 mesi di assenza;

Interventi della Cassazione

In materia si è espressa la Corte di Cassazione in diverse occasioni, a conferma della rilevanza dell’argomento in esame.

Con la sentenza n.24027 del 24 novembre 2016, la Corte si è pronunciata in merito al computo nel periodo di comporto dei giorni non lavorativi (domeniche e festivi) rientranti nel periodo coperto da certificato di malattia: in proposito la Corte riconosce una presunzione di continuità del periodo di comporto, che pertanto include i giorni non lavorativi, che saranno conteggiati nel calcolo dei 18 mesi. Per evitare la presunzione di continuità, spetta al lavoratore dimostrare l’effettivo rientro in servizio.

Sempre la Cassazione, con propria ordinanza n. 19927 del 27 luglio 2018 precisa che “Per la computabilità nel periodo di comporto del periodo di assenza del lavoratore successivo alla scadenza del periodo di aspettativa per malattia previsto dal contratto collettivo è necessario accertare […] che il mancato rientro in servizio del lavoratore siano dovuti ad una condizione di malattia, non essendo invece rilevanti le assenze imputabili ad una sua scelta volontaria».

Superamento del periodo di comporto.

Alla scadenza dei 18 mesi del periodo di comporto, il dipendente che versi in situazioni gravi può chiedere alla scuola la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di comporto di 18 mesi, senza corresponsione di alcuna retribuzione.

Il Dirigente scolastico, prima della concessione dell’ulteriore periodo, ha l’obbligo di verificare le condizioni di salute del lavoratore attraverso l’attivazione della richiesta di visita medico collegiale, ai sensi del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171. Nel caso in cui l’accertamento medico riscontra una assoluta e permanente inidoneità psicofisica allo svolgimento di qualsiasi lavoro, l’Amministrazione procede con la risoluzione del rapporto di lavoro e della corresponsione della relativa indennità sostitutiva di preavviso.

Si precisa inoltre che l’Amministrazione può concedere l’ulteriore periodo, previa valutazione discrezionale della situazione contingente attinente il lavoratore e le necessità organizzative interne all’ente, non sussiste dunque alcun diritto soggettivo alla proroga del periodo di comporto in favore del dipendente.

L’ARAN precisa che, a scadenza dei primi 18 mesi di comporto, l’Amministrazione debba valutare in tempi congrui e brevi se procedere alla risoluzione del contratto o alla concessione dell’ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito. L’eventuale eccessivo e irragionevole ritardo nell’azione è infatti suscettibile di essere interpretato come rifiuto implicito alla risoluzione del contratto di lavoro per superamento del periodo di comporto, nel rispetto delle esigenze di certezza del rapporto contrattuale, come previsto dalla Cassazione 7 febbraio 2014 n. 2835.

Che succede durante il secondo periodo di comporto?

Come già spiegato, al lavoratore non spetta nessuna retribuzione durante l’intero secondo periodo.

Qualora cessi lo stato di malattia, il lavoratore può rientrare in servizio anticipatamente anche prima della scadenza dei 18 mesi.

Nel caso in cui, infine, a seguito di regolare rientro a lavoro, il lavoratore tornasse in stato di malattia, si applicano le regole generali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (calcolo a ritroso nel triennio e percentuali retributive) .

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