Malattia ATA, nessuna decurtazione per il post ricovero ospedaliero

L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. Quando non c’è decurtazione nel post ricovero
Una lettrice scrive
Buongiorno sono un’at e ho bisogno di delucidazioni riguardo l’assenza post ricovero. L’assenza per il ricovero non viene decurtata, quella per la convalescenza sì? Cosa devo fare? cordialmente
Non c’è decurtazione economica se l’assenza economica è conseguenza di ricovero ospedaliero, ma nemmeno durante la successiva convalescenza post ricovero.
La convalescenza post ricovero comprende la convalescenza domiciliare.
La lettrice deve fornisce apposita documentazione. La certificazione giustificativa della convalescenza post-ricovero può essere rilasciata sia dalla struttura ospedaliera che ha effettuato il ricovero sia dal medico ASL o di famiglia. In quest’ultimo caso, affinché l’assenza sia esclusa dalla decurtazione, la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall’intervento subito in ospedale.
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