Madre di alunno si introduce in classe per prelevare il figlio: condannata per interruzione regolarità delle lezioni scolastiche

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Per il delitto di disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche è stata condannata, dalla Corte di Cassazione (Sezione VI Penale, Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28213), una madre che si era introdotta nella scuola, da una porta secondaria, per prelevare il figlio in classe.

La vicenda

Una donna è stata riconosciuta responsabile del delitto previsto e punito dall’articolo 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) per aver cagionato l’interruzione e turbato la regolarità delle lezioni scolastiche della classe frequentata dal figlio, quindi condannata alla pena di giustizia. L’accaduto ha determinato un’agitazione tale da indurre ad interrompere le attività didattiche per affacciarsi nel corridoio a vedere cosa succedeva, pur se la vicenda è durata circa dieci minuti.

Il danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica

Secondo i giudici si è realizzato un danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica, poiché la donna si era introdotta nella scuola in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell’istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione.

L’agitazione provocata dalla vicenda

Inoltre, la donna aveva aggredito verbalmente una collaboratrice, così determinando, tra gli alunni e gli insegnanti, un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo ed intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica.

La recidiva

Non era la prima volta che la donna travalicava le regole di comportamento in quel contesto scolastico, essendo più volte accaduto che avesse attaccato, minacciato, aggredito, ingiuriato ed offeso insegnanti ed operatori per un “malinteso senso di difesa del figlio” che, ripetutamente, assumeva comportamenti intemperanti, aggressivi e violenti sia nei confronti dei propri compagni che degli insegnanti.

La condotta

Il comportamento, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, ha comportato comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso.

Il dolo

E’ stata ritenuta pacifica la ricorrenza dell’elemento soggettivo, considerata la volontaria condotta trasgressiva tenuta, della accettazione delle conseguenze anche in punto di regolare svolgimento delle lezioni e dell’attività in genere del plesso scolastico. Più in particolare, affinchè ricorra l’elemento psicologico richiesto dal delitto di cui all’articolo 340 c.p., è sufficiente che il soggetto attivo (nella specie, la madre dello studente) sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio.

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