Ma quanto è costituzionale una legge che impedisce l’imissione in ruolo pur avendo i requisiti?

Di Lalla
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Cristian Ribichesu – Non voglio girarci attorno. Oggi in Italia esiste una legge che regola i contratti a tempo determinato, il D.Lgs 368/2001, che all’art. 5, punto 4 bis, prevede che uno o più contratti di durata superiore ai tre anni siano considerati contratti a durata indeterminata.

Cristian Ribichesu – Non voglio girarci attorno. Oggi in Italia esiste una legge che regola i contratti a tempo determinato, il D.Lgs 368/2001, che all’art. 5, punto 4 bis, prevede che uno o più contratti di durata superiore ai tre anni siano considerati contratti a durata indeterminata.

In base all’articolo di una successiva legge, l’art.1comma 40 della Legge 247/2007, che ha modificato il D.Lgs 368/2001 inserendo alcune novità, come l’introduzione del comma 4-bis dell’art.5 del decreto in esame, si stabilisce che: ferma restando la disciplina della successione dei contratti di cui ai commi precedenti (3-4) – e fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale (deroga introdotta dal Decreto Legge 112/2008 convertito il legge 133/2008) che permette di prevedere "stacchi temporali" tra un contratto e l’altro di durata inferiore a quella stabilita dalla legge) – qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2" (ovvero si considera a tempo indeterminato ove lo stesso si protragga oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza prevista nel contratto con il quale è stato raggiunto il limite dei 36 mesi).

Le nuove disposizioni confermano pertanto la precedente normativa che consente lo "sforamento" per un massimo di 20 o 30 giorni dei contratti a termine di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi, e prevedono lo stesso periodo "cuscinetto" di 20 giorni per evitare l’automatismo dell’immediata conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro che oltrepassi i 36 mesi."

Però da anni nel mondo della scuola vengono stipulati contratti a tempo in modo a dir poco spregiudicato. Infatti nelle scuole esistono lavoratori che da ben più di 36 mesi lavorano per la stessa mansione e con contratti a tempo, e molti di questi senza neanche l’interruzione del periodo di venti giorni che impedisce il passaggio di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato.

Ma una legge speciale prevede per il Ministero dell’Istruzione il risarcimento del danno per chi nella scuola ha lavorato per più di 36 mesi, anziché la stabilizzazione come invece accade per altri lavoratori di altri settori. Inoltre, sempre negli anni, i vari CSA, ex provveditorati, hanno stipulato contratti annuali, ma della durata dieci mesi, privando i lavoratori precari dei mesi di luglio e agosto e congelando la
maturazione degli scatti stipendiali. Tant’è che ora in molti stanno facendo ricorso al giudice del lavoro e stanno vincendo le cause per un palese abuso del precariato, condannato anche dall’Unione europea.

Non sono un giurista, certo, ma secondo me è incostituzionale una legge che prevede solo il risarcimento della mancata stabilizzazione nel pubblico, anziché la stessa stabilizzazione, a fronte di altri lavoratori che invece vengono stabilizzati, proprio per i principi di uguaglianza alla base della nostra Costituzione.

Certamente l’unico impedimento potrebbe venire dalla stessa Costituzione, che prevede l’immissione in ruolo nella pubblica amministrazione per superamento di concorso pubblico, ma considerando che molti dei tagliati nella scuola pubblica hanno già 36 mesi di lavoro di docenza e sono anche vincitori di concorsi e scuole di specializzazione che per legge prevedevano un’effettiva disponibilità di cattedre nel triennio successivo all’abilitazione, non vedo quale sia l’impedimento per un’immissione in ruolo di tali lavoratori.

Spiegandomi meglio, tutte le SSISS (scuola di specializzazione) e i concorsi che si rifacevano alla legge del 19 novembre 1990 dovevano dare un’effettiva immissione in ruolo entro tre anni dal conseguimento dell’abilitazione*.

Ma ritornando al DLgs 368/2001 e alla legge speciale che ha prodotto il parlamento italiano per prevedere un risarcimento, anzichè la stabilizzazione dei lavoratori del pubblico impiego, che per tre anni abbiano lavorato con contratti a termine, il mio pensiero riguardante una sua incostituzionalità nasce sulla base di due riflessioni: da una parte perché in ciò esistono chiari esempi di trattamenti ineguali, tra lavoratori del pubblico e del privato, dall’altra perché in tal caso l’aggiunta di una norma speciale è contrastante rispetto all’art.3 della Costituzione, che per il rispetto dell’uguaglianza vuole che la Repubblica rimuova gli ostacoli di ordine economico e sociale (se per il privato vale la stabilizzazione dopo tre anni di contratti a termine, ad esempio in mancanza di una giustificazione, per ragioni tecniche o produttive, del termine del contratto, perché inserire una norma che impedisca la stabilizzazione per il pubblico, ipotizzandone implicitamente la situazione del difetto attraverso la previsione di
un risarcimento?), mentre invece in questo modo si aggiunge appunto una "clausola" che relega alcuni lavoratori nel lavoro a tempo determinato, benché abbiano lavorato per uno stesse ente, le scuole pubbliche, per più di 36 mesi. La Repubblica deve rimuovere situazioni d’ineguaglianza, non aggiungerle.

Come dice Gian Carlo Caselli, Procuratore Generale di Torino e già giudice istruttore, nell’art. 3 "è compito" vuol dire che la Repubblica "deve", e non "può", rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza dei cittadini. Poi, anche per l’art. 35 della Costituzione, la Repubblica deve tutelare il lavoro in tutte le forme e applicazioni, per cui se ne deduce che vi debba essere un trattamento uguale fra i lavoratori del pubblico come del privato, perciò dalla reiterazione di un lavoro deve conseguire la stabilizzazione nel pubblico, se già questa è prevista per altri lavoratori.

Tra l’altro, questa legge speciale a me sembra ancora più iniqua nel momento in cui allontana dal lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego lavoratori che hanno prestato la propria opera per le scuole per più di 36 mesi, ma che addirittura abbiano anche superato un concorso nazionale (concorsi/SSISS) come previsto dall’art. 97 della Costituzione, che prevede l’accesso nei pubblici impieghi per superamento di concorso.

Voglio dire, i principi costituzionali vedono l’uguaglianza come un dato normativo fondamentale, e una legge che preveda solo il risarcimento del danno, per i lavoratori del pubblico impiego che non vengono stabilizzati dopo 36 mesi di servizio nelle scuole, tra l’altro vincitori di concorsi nazionali che già prevedevano un’effettiva disponibilità di cattedre e una selezione sulla base delle esigenze di assunzione, davanti alla stabilizzazione dei lavoratori del privato per il superamento dei menzionati 36 mesi di lavoro nello stesso ente/impresa/ditta ecc…, per la stessa mansione, mi sembra chiaramente incostituzionale, passibile di un processo di "caducazione".

Inoltre, se la stessa legge che prevede la stabilizzazione del lavoro a tempo determinato, vuole che il rapporto a tempo determinato sia motivato tecnicamente e per esigenze produttive, ragionando sul superamento dei concorsi e delle scuole di specializzazione che venivano programmati a numero chiuso sulla base delle esigenze di assunzione, ragionando sui bassi livelli di apprendimento degli alunni italiani, "casus belli" che ha dato il via alla riforma Gelmini, non si capisce come si possa giustificare la non immissione in ruolo dei docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento a tre anni dalla loro abilitazione: perché c’è bisogno di meno insegnanti?

Ma come è possibile se davanti ai bassi livelli di apprendimento servirebbero più docenti in classi meno numerose (aumentare il numero minimo e massimo degli alunni per classe in tale situazione non è né tecnico né produttivo); ma come è possibile se lo scorso anno gli alunni in Italia sono aumentati, per una crescita della popolazione scolastica dovuta all’apporto dei figli degli immigrati? Ma come è possibile se anche lo scorso anno all’inizio delle lezioni sono stati assunti 117.000 docenti a tempo determinato per il normale svolgimento delle attività didattiche?

Quindi non c’erano motivazioni tecniche e produttive nella scuola per ridurre le esigenze di assunzione sulla cui base sono stati espletati concorsi e SSISS, e queste già dal 2000. Il gioco, poi, di aumentare il numero minimo e massimo degli alunni per classe, dopo che sono stati abilitati, tramite concorsi e SSISS, docenti, sulla base di selezioni che rispettavano le esigenze di assunzione, è il classico coniglio dal cilindro di una manovra finanziaria che non rispetta una parte della popolazione e crea leggi dal valore retroattivo.

In definitiva, rispettando le assunzioni triennali in base a formazioni e esigenze di posti ci sarebbe stato un continuo ricambio, tra l’altro un ricambio generazionale che contro le scelte del Ministero vede anche un’altra motivazione tecnica e produttiva, cioè il fatto che i docenti italiani abbiano una media età elevatissima, sicuramente la maggiore d’Europa e una delle più elevate del mondo.

*Infatti "per la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari.", pubblicata nella G.U. 23 novembre 1990, n. 274.,all’articolo 4, comma 2 e 3 si normava l’istituzione delle SSIS chiarendo che "Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie." e con l’art.9, comma 2,f, si precisava che tali corsi, abilitanti e valevoli come concorsi, dovevano essere a numero programmato in base alle "previsioni occupazionali".

Inoltre, in base al summenzionato "TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n.240", con l’articolo 6-ter. "L’esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124." si equiparavano le scuole di specializzazione per l’insegnamento con i concorsi, in base al riferimento del decreto legislativo 16 aprile 1994 n°297"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" che all’articolo 400, comma 1 reca "L’indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell’ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un’effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei concorsi di riconversione professionale".

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