L’USR accorpa seconda e terza media in una pluriclasse. Si può fare? Genitori ricorrono e il Tar spiega come e con quali regole

Un Comune calabrese unitamente ai genitori di alcuni alunni della Scuola di istruzione secondaria di primo grado impugnano gli atti del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico della Regione Calabria, con i quali è stata istituita, presso la predetta scuola, una c.d. “pluriclasse”, con accorpamento delle classi seconda e terza media, a differenza di quanto avvenuto l’anno precedente, nel corso del quale erano state attivate due classi distinte. Si pronuncia con sentenza del 18/10/2022 n. 01783/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.
Le contestazioni dei ricorrenti
I ricorrenti hanno dedotto tramite i propri legali che nell’anno scolastico 2021/2022 erano iscritti n. 8 alunni nella classe prima, n. 6 alunni nella classe seconda; essendo stati tutti promossi, i predetti alunni si sono iscritti nell’anno successivo alla medesima scuola, per l’anno 2022/23, tuttavia, anziché prevedere nuovamente due classi distinte per la seconda e la terza media, l’Ufficio Scolastico ha previsto una unica pluriclasse, accorpando assieme gli alunni della seconda e terza media. In punto di diritto, i ricorrenti affermano che gli atti dell’Ufficio scolastico siano invalidi per eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di motivazione, arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Affermano, in particolare, che l’accorpamento di due classi sia da considerare una “misura estrema”, perché penalizza il diritto allo studio degli alunni.
La normativa richiamata e le condizioni per l’attivazione della pluriclasse
Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 81/2009 la pluriclasse può essere prevista solamente qualora vi sia un numero esiguo di studenti per classe in concomitanza con altri fattori quali, evidenziano i giudici, ad esempio, la natura del comune interessato e il suo “isolamento” territoriale rispetto ad altri e maggiori centri vicini, circostanze che, con ogni evidenza, pongono il centro interessato – e conseguentemente la scuola – in una situazione di eccezionalità che giustifica un particolare tipo di intervento.
Anche se va garantito il miglior livello di istruzione possibile la razionalizzazione delle risorse del servizio scolastico va rispettata. Il Collegio, con spirito di comprensione, afferma, che ” pur comprendendo l’interesse dei ricorrenti a che sia fornito agli alunni il miglior livello di istruzione possibile, deve al contempo evidenziare come il D.P.R. n. 81 del 2009 abbia previsto una puntuale disciplina normativa per contemperare: (a) la razionalizzazione delle risorse del Servizio Scolastico nazionale, da un lato, con (b) la realizzazione di uno standard ottimale di offerta educativa e formativa per gli studenti, dall’altro lato. L’art. 11 del D.P.R. n. 81 del 2009, in particolare, prevede dei criteri specifici per la formazione delle classi per le scuole secondarie di primo grado”.
La norma citata indica – quale regola di carattere generale – che le classi prime debbano essere “costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili a 28 qualora residuino eventuali resti” (comma 1, art. 11 citato). Con riferimento al numero di classi successive alla prima, continua il TAR, è previsto che “si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel comma 1” (comma 2, art. 11 citato). IL D.P.R. 81/2009 prevede, inoltre, che il numero minimo di studenti per formare le varie classi, stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 11, sia diminuito per le scuole e le sezioni staccate che si trovino in una situazione peculiare per localizzazione geografica o per la presenza di minoranze linguistiche nel territorio circostante. In tali ipotesi, infatti, è attribuita la facoltà di creare “classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche” (comma 3, art. 11 citato). È previsto, quindi, un limite minimo di 10 alunni per poter formare la classe singola all’interno di tali scuole.
Il sistema delle pluriclassi: la procedura per l’attivazione
Per evitare, tuttavia, che le scuole che si trovano nelle descritte condizioni peculiari siano costrette a non attivare la classe in presenza di un numero di alunni inferiore a n. 10, il D.P.R. citato consente ad esse di ricorrere alle c.d. “pluriclassi”, ossia istituire “classi anche con alunni iscritti ad anni diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo” (comma 4, art. 11 citato). Nel caso di specie, rileva il TAR, la decisione assunta dall’Amministrazione appare conforme al dettato normativo appena descritto.
Le pluriclassi sono una misura eccezionale da attivare esclusivamente nei casi previsti dalla legge
Ben lungi, dunque, dall’essere un provvedimento abnorme o viziato per eccesso di potere, rileva il TAR, l’accorpamento delle due classi appare – nel peculiare caso di specie – l’unica possibilità concessa all’Amministrazione dalle norme citate per prevedere un’offerta formativa per gli alunni, nonostante il loro esiguo numero.
Con le pluriclassi va garantito il miglior livello di insegnamento possibile
Il Collegio ricorda, in ogni caso, che ai sensi del comma 4 (ultimo periodo) dell’art. 11 del DPR 81/2009 citato, nei casi di predisposizione di una pluriclasse, l’Amministrazione è tenuta a programmare ed attuare degli interventi didattici che siano funzionali al particolare modello organizzativo adottato e, quindi, che garantiscano che agli alunni sia fornito il miglior livello possibile di insegnamento nonostante l’accorpamento delle classi.