Lotta alla dispersione: arresti per chi non manda i figli a scuola, preoccupazioni tra gli “homeschooler”. Facciamo chiarezza

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Il Governo, con un proprio decreto, ha emanato una serie di misure volte ad arginare il fenomeno della violenza giovanile. La scintilla che ha fatto scoccare la reazione governativa è stata la vicenda dello stupro di gruppo verificatosi a Caivano, ultimo episodio con risalto mediatico in cui sono protagonisti, “in scena”, dei minori o comunque dei giovani.

Uno dei provvedimenti annunciati ha generato preoccupazione tra gli homeschooler.

Le anticipazioni e le notizie diffuse in campo mediatico hanno riportato l’affermazione del Ministro della Giustizia Nordio, il quale avrebbe sottolineato la modifica normativa introdotta dal Decreto, secondo la quale i genitori che non mandano i figli a scuola, sarebbero passibili di condanna di detenzione fino a due anni.

Come sempre, sarà necessario esaminare il testo del provvedimento per coglierne gli aspetti caratterizzanti di primo e secondo piano.

In questo caso specifico, comunque, l’esposizione del Ministro Nordio, in sede di conferenza stampa, non è stata riportata in maniera esaustiva in quanto la sua descrizione si è riferita ad un quadro più ampio.

Infatti il suo discorso si è rivolto a genitori che “non li fanno andare a scuola (i figli n.d.r) o li ritirano anzitempo” o si trovano in una condizione di “dispersione assoluta”.

Si segnala che riguardo ai genitori, o chi ne fa le veci, che conducono l’istruzione parentale non vi è coinvolgimento nella dinamica inquisitoria ed eventualmente coercitiva prospettata dal ministro Nordio, per il solo fatto di aver scelto tale modalità educativa e di apprendimento/istruzione.

In Italia il dovere/diritto genitoriale è quello di istruire ed educare i figli. Queste funzioni possono essere svolte o mandandoli a scuola o praticando l’istruzione parentale.

Art. 30 Costituzione

E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. …”

Le autorità vigilanti giungono eventualmente alla conclusione che sussiste il caso di dispersione assoluta quando verificano che, per i giovani in obbligo di istruzione, non vi sia né la comunicazione di istruzione parentale né, in alternativa, l’iscrizione e la relativa frequenza ad una scuola statale o paritaria.

Il presentarsi di condizioni oggettivamente riscontrate di mancanza di cura degli aspetti dell’educazione e dell’apprendimento/istruzione, sia nel caso dell’ambito scolastico che di quello dell’istruzione parentale, ovviamente può portare all’avvio dell’iter previsto anche dal nuovo decreto.

Il concetto del ritiro anzitempo richiamato dal ministro, senza ulteriori elementi, non è trattabile ora. Questo argomento è tuttavia foriero di sviluppi importanti ed impattanti, se la sua articolazione non sarà appropriata ed attenta.

L’art. 731 del Codice Penale così si esprime:

Chiunque rivestito di autorità o di incarico della vigilanza (genitori, tutore,affidatari del minore per ragioni di educazione, di cura, per l’esercizio di una professione o di un’arte ecc.) sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a 30 euro”.

In luogo dei 30 euro il Decreto introdurrebbe la pena di due anni di detenzione.

Tale articolo è riccamente sfaccettato, e quindi di non scontata e semplicistica applicazione.

Il Decreto nel suo insieme avrebbe come orizzonte quello di sanzionare i giovani e di porre sul tavolo conseguenze “non platoniche” per i genitori inadempienti.

La scelta dell’istruzione parentale è quella che vede i genitori massimamente impegnati per l’istruzione e l’educazione dei figli.

In questa opzione si segnala infatti la relativizzazione del concetto di delega a favore di una presa in carico diretta, dei genitori, in misura caratterizzante.

Ben lungi dal configurarsi come dispersione scolastica, l’istruzione parentale è

in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito”(sentenzadella Corte di Cassazione 23802/2023 del 4/08/2023 ).

D.M. dell’8/2/2021 n. 5:

Istruzione parentale: l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.”

Va ricordato il fatto burocratico, che la scelta dell’istruzione parentale, si comunica alla scuola competente per territorio di residenza e non comporta l’iscrizione alla medesima. La pratica non si configura quindi come una richiesta, bensì, da parte della scuola, come la ricezione e la presa d’atto della determinazione dei genitori.

La funzione amministrativa della scuola, in questa fase, è quella di aggiornare la posizione del giovane nell’anagrafe nazionale degli studenti, A.N.S., indicando la sua condizione di essere in istruzione parentale.

D.Lgs. 62 del 13/4/2017, art. 23In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.” Questo ultimo richiamo alla normativa vigente in merito alla gestione burocratica dell’istruzione parentale assume un preventivo significato chiarificatore, rispetto a possibili e non auspicabili fraintendimenti, laddove nascesse il dubbio che comunqueper essere in regola i giovani dovrebbero essere iscritti ad una scuola. Ovvero, i genitori ottemperano al loro dovere attraverso l’istruzione parentale comunicandolo alla scuola e procedendo nel rispetto sostanziale delle norme che la regolano.

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