L’obbligo di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali del nominativo RPD/DPO e gestione del periodo transitorio in caso di variazione
In base all’articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Ue) 2016/679 i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono tenuti a comunicare al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati RPD/Data Protection Officer DPO, se designato.
Tale disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD); in base all’articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, infatti, il …
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