Lo psicologo a scuola: come individuarlo? Norma, procedure, finanziamenti e modello contratto

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Per garantire l’adeguato supporto psicologico ad alunni e personale scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 20.000.000 euro, destinati dall’art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 all’assistenza psicologica inerente problematiche psicologiche, sociali ed affettive emerse durante la pandemia da COVID-19 e, da ultimo, per l’assistenza psicologica di alunni e famiglie ucraini fuggiti dalla guerra.

A tal proposito, la nota prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione precisa che le somme erogate dovranno essere utilizzate “al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. […]e per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.

L’autonomia negoziale scolastica.

Nell’ambito della loro autonomia, le scuole possono individuare particolari servizi e attività, per il cui svolgimento è richiesto un grado di competenza ed esperienza non rintracciabile tra il personale in servizio, per cui si rende necessario individuare esperti esterni all’istituzione.

È frequente il ricorso a soggetti esterni, ad esempio, per i servizi di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, figura prevista dal testo unico sulla sicurezza), DPO (Responsabile per la protezione dei dati personali, previsto dalla normativa sulla privacy), per attività didattico-educative o particolari insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa, ai sensi dell’art.43, comma 3, D.I. 129/2018.

Anche per il servizio di supporto psicologico nelle scuole risulta necessario individuare esperti esterni, in possesso dei requisiti professionali necessari.

Il bando riservato al personale interno.

L’art. 7, comma 6, lettera B, del d.lgs. 165/2001 prevede tra i requisiti per la nomina di esperti esterni, che l’Amministrazione “deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili”.

È dunque un prerequisito indispensabile l’accertamento, attraverso un bando interno, della presenza delle competenze e della disponibilità necessarie tra il personale in servizio presso la scuola, come confermato anche dalla nota MIUR n.34815 del 2 agosto 2017.

Il bando deve indicare esplicitamente i requisiti e le competenze richieste, specificando i titoli di professionalità e i relativi punteggi attribuiti.

Inoltre, il Dirigente scolastico deve nominare apposita Commissione (formata dal personale in servizio) che si occuperà della valutazione dei curriculum vitae dei dipendenti che presentano candidatura, al fine di stilare una graduatoria di merito provvisoria.

La graduatoria, regolarmente pubblicata sull’albo pretorio dell’istituto, diviene definitiva allo scadere del termine utile per l’impugnazione.

Da ultimo, il Dirigente scolastico provvede alla nomina formale per iscritto del dipendente individuato, in possesso dei requisiti.

L’istituto della collaborazione plurima.

Come ribadito dalla nota MIUR n.34815 del 2 agosto 2017, se a seguito di bando interno non si riesca ad individuare personale in servizio presso l’istituzione scolastica, il passaggio successivo è la pubblicazione di un bando di selezione di esperto, rivolto al personale scolastico in servizio presso le altre scuole, in possesso dei requisiti richiesti.

La nomina del personale così individuato avviene attraverso l’istituto della collaborazione plurima, disciplinato dal CCNL Comparto Scuola 2006-2009 all’art. 35 per il personale docente, all’art. 57 per il personale A.T.A.

Il compenso riconosciuto nell’ambito delle collaborazioni plurime è quello previsto dalla tabella 5 allegata al CCNL 2006-2009, salvo che il regolamento adottato dall’istituzione scolastica per la selezione degli esperti esterni preveda criteri differenti di determinazione del compenso.

Distinguere la selezione dell’esperto dall’appalto di servizi.

In presenza della necessità di acquisire un servizio/attività/prestazione, per il cui svolgimento non sono presenti competenze tra il personale interno, il Dirigente scolastico deve anzitutto verificare e valutare se, per rispondere alle esigenze funzionali, procedere:

– alla selezione di esperti esterni ai sensi dell’art.7, comma 6, del d. lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) per giungere alla stipula di un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art.2222 e ss., ove si tratti di attività che richiedano prevalentemente capacità personali e/o intellettive;

– alle procedure di appalto di servizi, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), se si tratti dell’acquisizione di un servizio di “facere” che necessiti di una organizzazione di mezzi e di persone del soggetto che la eseguirà.

Si tratta infatti di due istituti differenti, che hanno normativa e procedure diverse, che si distinguono essenzialmente per la natura della prestazione: il contratto di prestazione d’opera si basa sulle capacità e sulla prestazione personale del prestatore, mentre l’appalto si incentra nell’organizzazione imprenditoriale della prestazione.

La procedura di selezione dell’esperto esterno.

Nel caso in cui il bando interno e il bando rivolto al personale di altre scuole vadano deserti o non permettano l’individuazione di esperti con le necessarie competenze, si procede con la pubblicazione su Albo pretorio del bando di selezione dell’esperto esterno, ai sensi dell’art.7, comma 6, d. lgs. 165/2001.

Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  1. oggetto dell’incarico;
  2. tipo e durata dell’attività;
  3. modalità di presentazione della candidatura;
  4. requisiti e titoli culturali e professionali;
  5. criteri di selezione e relativi punteggi attribuiti;
  6. compenso.

Pervenute le domande entro il termine stabilito, la commissione (di solito formata anche dal Dirigente scolastico, da docenti e dal DSGA) valuta i curriculum vitae degli esperti, nel rispetto della pubblicità delle procedure comparative dei titoli e dei punteggi attribuiti.

Si procede poi alla redazione della graduatoria e alla sua pubblicazione. Divenuta definitiva, per lo scadere del termine utile per eventuali ricorsi e reclami, infine il Dirigente scolastico procede alla stipula del contratto di prestazione d’opera con l’esperto primo in graduatoria.

Si tenga presente che dal 1 luglio 2019 è vietata la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) per le pubbliche amministrazioni.

Nel caso di assente o viziata procedura selettiva sulla base dei curriculum, secondo criteri di merito e imparzialità che consentano l’individuazione di esperti di comprovata professionalità, ai sensi dell’art.7 comma 6bis, d.lgs. 165/2001, l’incarico attribuito è illegittimo e sorgono profili di responsabilità erariale.

E se l’esperto fosse un dipendente in pensione?

In proposito si segnala che la normativa generale fa divieto alle Pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti ex dipendenti pubblici collocati in quiescenza.

Il divieto è specificatamente previsto dall’art.5, comma 9, D.L. n.95/2012, convertito dalla L. n.135/2012.

Si ritiene possibile continuare ad attribuire incarichi di diversa natura, specie in relazione all’arricchimento dell’offerta formativa, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche.

Precisazioni sul compenso dell’esperto.

Il compenso va specificato, soprattutto se onnicomprensivo delle ritenute previdenziali e fiscali, già a partire dal bando, e deve trovare specifica indicazione nel contratto da stipulare con l’esperto.

Il quantum del compenso va determinato in relazione all’attività da eseguire, tenendo conto delle competenze richieste, degli esborsi a carico del percettore per lo svolgimento della prestazione e dei valori di mercato.

La circolare n.2 del 2008 del Dipartimento per la Funzione pubblica precisa, in relazione ai compensi degli esterni, il carattere della proporzionalità con l’utilità conseguita dalla pubblica amministrazione.

Si segnala inoltre che criteri e i limiti di determinazione del compenso degli esperti esterni possono essere fissati con apposito regolamento interno dal Consiglio d’istituto, come previsto dall’art.45, comma 2, lettera H, D.I. 129/2018.

In allegato format di contratto di prestazione d’opera da stipulare con l’esperto esterno.

Contratto esperto esterno

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