L’Irc secondo le leggi dello stato italiano. Lettera

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Prof. Carmelo Mirisola Docente Legislazione scolastica e Teoria della scuola – La conoscenza della normativa italiana appare lo strumento più adatto al fine di un corretto inserimento nel dibattito attuale sull’insegnamento della religione cattolica, indispensabile affinché a riempire la scena non siano scomposte opinioni personali, ma un sobrio ragionamento su precise caratteristiche dell’ordinamento giuridico.

Da un punto di vista giuridico, l’Irc è presente nella scuola italiana in virtù dell’ art.7 della costituzione italiana, che stabilisce un accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana per assicurare, in regime di pluralismo religioso ( art.8 della Costituzione), l'insegnamento della cultura religiosa nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado non universitarie.

Nel 1984 l’Irc ha abbandonato le intenzioni catechetiche per inserirsi “nel quadro delle finalità della scuola”: la repubblica italiana dichiara di riconoscere “il valore della cultura religiosa” e di tener conto del fatto che “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” (art. 9.2). Le finalità della scuola che l’Irc assume come proprie non possono essere altre da quelle ricavabili dalla Costituzione e dalla legislazione scolastica.

La finalità principale è lo sviluppo della persona umana, senza distinzioni di sorta, neanche di carattere religioso (art. 3 Cost.). L’Accordo del 1984 ha provveduto ad aggiungere che l’accesso all’Irc avviene sulla base di una scelta libera che ciascuno è chiamato a fare in merito. Questa
precisazione operativa è stata motivata dalla volontà di tutelare la libertà di coscienza e la responsabilità educativa dei genitori, che sono valori riconosciuti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 19, 21, 30, 33) e dalla legislazione scolastica (TU artt. 2 e 3; legge 59/97 art. 21, c. 9; Dpr 275/99, art. i, c.2; legge 53/03, art. 1).

Dall’insieme di questi riferimenti normativi si evince che l’Irc è presente nella scuola italiana a pieno titolo, con l’identità di vera e propria disciplina. Anche la Corte costituzionale, con sentenze n. 203/89, n. 13/91 e n.290/92, ha evidenziato come l’Irc neoconcordatario costituisca “una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana” (sent. 203/89), aggiungendo che esso “ non è causa di discriminazione e non contrasta – essendone anzi una manifestazione – col principio supremo di laicità dello Stato” (sent. 13/91).

L’Irc è facoltativo per gli alunni ma non per lo Stato italiano. Infatti, La Corte Costituzionale , in occasione della sentenza n.203 dell’11 Aprile 1989, ha precisato che “lo Stato è obbligato, ad assicurare tale insegnamento a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado”.

Poiché lo Stato italiano ha demandato la formazione teologica alle facoltà pontificie (solo recentemente alcune università statali hanno iniziato ad offrire corsi di scienze delle religioni), fino a qui la selezione dei docenti è stata egualmente affidata ai Vescovi che sono i garanti della corretta formazione e delle abilità pedagogiche degli insegnanti stessi.

In secondo luogo, l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni( art. 97 della Costituzione Italiana) si realizza “mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” ( Legge 51 c.1 ). Una prescrizione di questo tipo ha come effetto di garantire l’imparzialità della PA nei confronti di coloro che ambiscono ad esercitare la propria attività lavorativa al suo servizio.

Bisognerebbe, dunque, ricordare che gli Idr attendono da circa venti anni l’emanazione di un nuovo concorso pubblico e che la legge esistente è stata fortemente disattesa e che ora i precari meritano un trattamento imparziale, cioè uguale agli altri precari che hanno avuto la possibilità di partecipare a delle procedure straordinarie.

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