Liquidazione TFS per dimissionari 2018 che, poi, si sono pensionati con quota 100
Cosa accade a chi si è dimesso prima dell’entrata in vigore della quota 100 scegliendo solo in seguito la misura per il pensionamento ai fini della liquidazione del TFS?
Cosa accade al TFS di chi, pur presentando dimissioni volontarie prima dell’entrata in vigore del decreto 4/2019, ha poi avuto pensionamento con quota 100? Rispondiamo al quesito di un lettore:
Trattamento fine servizio Sono un ex dipendente pubblico, ho cessato il lavoro il 15/12/2018.
In data 20/03/2019 ho fatto domanda di pensione con quota 100 che mi è stata erogata a partire da giugno 2019. Possono essermi applicate le disposizioni di quota 100 relative al tempo di liquidazione anche se le mie dimissioni sono avvenute prima della promulgazione della legge? Grazie per l’attenzione.
Liquidazione TFS
Il decreto 4/2019 all’articolo 23 comma 1 riporta testualmente quanto segue: “Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la “pensione quota 100”, conseguono il diritto alla decorrenza dell’’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto degli adeguamenti di cui al comma 12 del medesimo articolo.”.
Si parla, quindi, di coloro cui è stata liquidata la pensione con quota 100 e non di coloro che hanno presentato dimissioni per accedere alla quota 100. Nel suo caso, quindi, avendo avuto liquidata la pensione con la misura in oggetto, anche se le dimissioni sono state presentate prima dell’entrata in vigore della legge la sua pensione è stata liquidata con quota 100. Proprio per questo motivo suppongo che possano essere applicate le disposizioni previste dalla DL in questione sulla liquidazione del suo TFS.
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