L’insegnante su posto di potenziamento è ancora solo il supplente tappabuchi?
Dislocati fuori tempo, con sentimenti altalenanti di smarrimento, rabbia e insoddisfazione, creati dalla legge 107/15, sono i cosiddetti docenti di potenziamento, anche se questa espressione non è più corretta, in quanto non ci sono “docenti di potenziamento” ma posti di potenziamento nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
Ricordiamo che l’art.1 comma 5 della legge 107/15 recita quanto segue:
“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
La figura del docente di potenziamento, nasce quindi allo scopo di apportare degli arricchimenti all’offerta formativa. Molto spesso però nella prassi delle scuole avviene che il docente di potenziamento finisca per essere utilizzato in modo inappropriato, utilizzo che si discosta ampiamente dal leitmotiv che lo ha originato.
Chiarimenti sulla posizione dei docenti con ruolo di potenziamento
Non essendoci stati cambiamenti, rimangono inalterate le indicazioni date dal Miur nella nota 2852 del 5 settembre 2016, la quale pone l’attenzione sui seguenti punti:
- non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento;
- in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e i docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”;
- le sostituzioni per assenze brevi vanno “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento;
Nominare supplenti per sostituire docenti
Il ricorso alla nomina dei supplenti sui posti del potenziato per supplenze brevi può essere consentito solo in relazione alle ore di lezione curricolare; a ribadirlo è anche l’OM.60/2020 art.13 comma 15 : “I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018”.
tra le “opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle “per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica).
Illegittimo utilizzare i docenti su posto di potenziamento esclusivamente per le sostituzioni
Sono tanti i docenti che lamentano la loro utilizzazione esclusivamente come “tappabuchi”, appare doveroso quindi, fare le seguenti precisazioni:
l’assegnazione del docente utilizzato sul potenziamento deve essere prevista nel PTOF e, pertanto, disposta all’inizio dell’anno scolastico. Quindi nel PTOF devono essere obbligatoriamente definite le attività di potenziamento e organizzative nonché l’utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia con il relativo monte ore ad esse destinato. Solo le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria possono essere destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
L’organico dell’autonomia e ore di potenziamento: la legge 107/2015 prevede che i posti dell’organico potenziato siano destinati alle finalità previste dal comma 7, cioè le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari, ma poi c’è anche il comma 85 della medesima legge in cui viene precisato che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
La nota Miur 16041 del 29 marzo 2018 fa presente che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale, comprese quelle di ampliamento dell’offerta formativa alla scuola primaria.
Il CCNL scuola 2016/2018, all’art.28, comma 3, specifica che il docente di potenziamento si occupa prioritariamente delle attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 107/2015.
Docenti di potenziamento: anche invidiati
In questi anni, anche se può sembrare un paradosso, alcuni docenti, ci riferiscono che l’aurea negativa che pregiudicava il docente di potenziamento, è stata sostituita in alcuni casi, dal desiderio di ottenere delle ore di potenziamento, al punto da divenire le stesse, molto ambite.
La ragione di ciò va individuata nella riduzione dell’orario di servizio in classi delle quali si ha la responsabilità didattica a favore di un collocamento a disposizione per le supplenze, laddove il progetto di potenziamento non venga attuato.
Alla stessa stregua, l’ ora di sostituzione da trascorrere nelle classi in cui il collega è temporaneamente assente non viene considerato uno svilimento della propria professionalità, ma un giusto compromesso tra il notevole impegno richiesto ad ogni docente per lo svolgimento del proprio lavoro e la possibilità di poter svolgere una esperienza diversa.
Chiunque voglia intervenire in merito può scrivere a [email protected]