L’indennità di direzione del DSGA. Il focus sui Facenti Funzione e sui supplenti

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Dopo la pubblicazione del focus dedicato all’indennità di direzione spettante al Direttore dei servizi generali e amministrativi, che potete visualizzare al seguente link , passiamo all’analisi di due casi distinti ma pur sempre relativi al tema dell’indennità di cui all’art. 56: il caso dell’indennità del DSGA facente funzioni e del DSGA nominato dalle graduatorie in presenza di posto vacante e disponibile.

Cerchiamo di capire come funzioni il calcolo della parte fissa e della parte variabile dell’indennità, a seconda dei casi.

L’argomento è di carattere tecnico ma la presente guida è stata creata appositamente per cercare di semplificarne la comprensione.

Indennità DSGA facente funzioni.

Se il ruolo del DSGA è ricoperto da un assistente amministrativo di area B, c.d. “Facente Funzioni”, il calcolo da seguire è differente rispetto all’ipotesi originaria del DSGA titolare.

Si tenga presente che la Ragioneria Territoriale dello Stato paga già nel cedolino del dipendente il compenso individuale accessorio (CIA). Pertanto, la scuola deve corrispondere ad integrazione e a carico del FIS il differenziale tra parte fissa dell’indennità di direzione che spetta al DSGA (pari a € 1984,20) meno il CIA già goduto nel cedolino (pari a € 961,20). L’importo fisso e uguale per tutte le scuole sarà pari a € 1023,00.

In aggiunta, l’istituzione scolastica deve liquidare, sempre a carico del Fondo d’Istituto, la parte variabile dell’indennità di direzione spettante al DSGA, il cui calcolo segue le regole viste sopra.

Nb. si tenga presente che gli importi sopra indicati sono quelli modificati dal nuovo CCNL Comparto Istruzione 2019-2021, che ha aumentato i precedenti importi dell’indennità di direzione che spetta al DSGA (pari a € 1.828,00) e del CIA (pari a € 884,40)

Indennità DSGA supplente.

Se il ruolo del DSGA è ricoperto da un dipendente nominato dalle graduatorie di III fascia su posto vacante e disponibile, caso verificabile purtroppo vista la carenza di organico a livello nazionale, in questa ipotesi il calcolo dell’indennità di direzione segue le altre indicazioni.

La Ragioneria Territoriale dello Stato paga mensilmente nel cedolino la parte fissa dell’indennità di direzione (che quindi non sarà a carico del Fondo d’Istituto della scuola).

L’istituzione scolastica calcolerà e pagherà la parte variabile dell’indennità di direzione, che sarà a carico del Fondo d’Istituto.

Il funzionamento è dunque identico al caso in cui il posto sia coperto da un DSGA di ruolo.

Il regime delle assenze.

le principali assenze del DSGA (FF o supplente), in presenza delle quali l’indennità spetta sono:

  • assenze per malattia superiori a 15 giorni lavorativi
  • ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero
  • gravi patologie
  • ferie e festività soppresse
  • permessi ex L. 104/92
  • congedo di maternità e astensione obbligatoria
  • congedo parentale (se c’è riduzione stipendiale si applica in % anche all’indennità)
  • assenze che non comportano decurtazioni stipendiali.

Le principali assenze del DSGA (FF o supplente), in presenza delle quali l’indennità non spetta sono:

  • assenza per malattia pari o inferiore a 15 giorni al DSGA (nella misura di tanti trentesimi quanti sono i giorni di assenza)
  • Aspettativa per motivi di studio, lavoro, di famiglia, etc.
  • Congedo biennale ex d.lgs. n. 151 del 2001
  • Sciopero
  • Sospensioni disciplinari
  • Assenze ingiustificate

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Pubblicato in DSGA

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