L’inclusione scolastica, i protocolli di accoglienza: cosa sono, cosa scrivere. Modelli ed esempi da scaricare
Come abbiamo visto nei precedenti articoli, una delle caratteristiche che contraddistinguono la scuola italiana è l’impegno, diventato deciso e forte, all’inclusione.
Per comprendere l’inclusione come regola “quotidiana” di management delle classi, in questi ultimi anni si è incrementata la formazione professionale diretta, questa, sia agli insegnanti perfezionati nel sostegno, che a ciascuno degli insegnanti curricolari delle classi italiane di ogni ordine e grado. Sarebbe una risposta chiara al precetto giuridico della Costituzione della Repubblica Italiana, e precisamente dell’articolo 3 che recita “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Tutte le “Indicazioni” e le “Linee Guida”, che negli anni sono state emesse, ribadiscono che la diversità indica all’azione didattica ed educativa una matura sfida culturale e professionale: essere capaci di affrontarla, possedendo o cercando di farlo (anche a seguito di una specifica formazione professionale) di adatte abilità nelle strategie didattiche inclusive.
La qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni
Ciò, di fatto, da risposte concrete e necessarie non solamente ai bisogni e alle necessità formative degli alunni con disabilità o con Disturbi Specifichi di Apprendimento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e culturale, ma anche, ed è questa la vera novità culturale della scuola italiana, la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni. L’obiettivo, quindi, è quello di riesaminare la possibilità di una progettazione curricolare elastica e dischiusa a tutte, e diciamo tutte, le differenti abilità, molto attenta all’incremento di competenze aggiuntive sviluppate che collaborano al percorso educativo personalizzato degli alunni. Al momento, in Italia, sono circa 260 mila le classi e 430 mila gli studenti certificati o con disabilità e con Disturbo specifico dell’apprendimento.
La presa in carico dell’alunno
Un aspetto chiave della questione è quello relativo alla “presa in carico” dell’alunno, che deve essere fatto proprio dall’intera “comunità educante”, sfuggendo a processi di mandato (come si è fatto, nel passato) al solo insegnante di sostegno. Da qua, così, il bisogno di azioni formative mirate, peculiari, componibili – ossia che tengano calcolo degli svariati livelli di partenza di chi ha accesso alla formazione – e, particolarmente, costruiti su un controllo partecipato dell’inclusione e disposti alla collaborazione e al cooperative teaching o studio cooperativo.
Il Protocollo d’Accoglienza per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o altri Bisogni Educativi Speciali (BES)
Ogni Istituto deve programmare, secondo le linee guide fissate dalla norma vigente e nei limiti temporali della stessa, un protocollo di inclusione per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), la cui approvazione è competenza del Collegio dei Docenti e che deve necessariamente essere annesso al P.T.O.F..
Le finalità del Protocollo di Accoglienza
Tale protocollo persegue alcune finalità che possiamo riassumere in:
- garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- formare ed informare il personale docente
Il Protocollo cosa si propone?
Il Protocollo (anche se i protocolli fossero più di uno, come vedremo), si propongono di:
- definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto e con le famiglie;
- facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES;
- accompagnare gli studenti agli Esami di Stato.
Tale protocollo, dunque, si caratterizza per presentarsi e di fatto essere uno strumento di lavoro soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche (quello di giugno è il promo imminente), in relazione alle specifiche dei casi considerati o che si presentano nel corso dell’Anno appena trascorso o in previsione del successivo anche facendo e fa sulle caratteristiche dell’istituto o sulle iscrizioni già definite.
Il Decreto Legislativo n. 96/2019
Lo scorso 31 luglio, il MIUR ha annunciato l’approvazione in via definitiva del decreto recante misure di integrazione al D. Lgs. 28 agosto 2019 n. 66/2017 riguardante l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Tale Decreto Legislativo viene denominato “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 015, n. 107».
Il piano d’Inclusione
Detto decreto, di fatto, modifica il nome del PAI in PI (anche se quello attualmente in uso, nasce come PAI, ed è per questo che, fino ad adesso lo abbiamo chiamato così) ossia “Piano per l’Inclusione”. A seguito del decreto legislativo n. 96/2019 viene modificato l’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Piano per l’inclusione) – 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili».
Ed, inoltre, ha previsto modificazioni all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è apportata, tra le altre, la seguente modificazione: a lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 -ter ; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;». Rimanendo, quindi e comunque, la previsione del mese di giugno come momento insostituibile per la redazione provvisoria del PI (ex PAI).
“Procedure e documentazione per alunni diversamente abili – legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3”
Alcuni istituti, come, tra gli altri, l’Istituto comprensivo di Martinengo (BG) hanno adottato il documento assai importante denominandolo “Procedure e documentazione per alunni diversamente abili – legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3”. Documento nel quale vengono scandite le attività del docente, i coinvolti a cui bisogna dar seguito, i tempi necessari, le procedure. Di fatti occupandosi non tanto delle parole, che abbondanti riempiono a fiumi, talvolta, i protocolli, quanto piuttosto di ciò che bisogna fare, indicando chi deve farlo, come farlo e in che tempo. Una vera novità che intendiamo proporre.
Procedure e documentazione per alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Procedure e documentazione per alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e in generale per tutti quelli in possesso di una diagnosi di disturbi evolutivi specifici certificati da Servizi pubblici o privati accreditati.
Il documento, nello specifico, ad esempio, enuclea gli step:
1. Il docente prevalente/coordinatore consulta il fascicolo dell’alunno per la lettura della relazione clinica rilasciata da specialisti accreditati e per analizzare il percorso scolastico pregresso.
2. Raccolta osservazioni: entro un mese, ogni docente del consiglio di classe/team consegnerà al coordinatore/prevalente tutte le informazioni inerenti le attenzioni pedagogiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che intende adottare per rispondere ai bisogni dell’alunno in merito alla/e propria/e disciplina/e d’insegnamento. Il docente referente raccoglierà tutte le informazioni e le inserirà all’interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
3. Presentazione del Piano Didattico Personalizzato a tutti i docenti della classe: integrazioni, modifiche, condivisione e firma.
4. Presentazione del Piano Didattico Personalizzato completo ai genitori dell’alunno durante un apposito incontro fra tutti i docenti/docente coordinatore e i genitori: eventuali integrazioni e/o modifiche, condivisione e firma. Sempre in questa sede lettura e firma del Patto Educativo BES di corresponsabilità tra scuola, studente e famiglia.
5. Comunicazione all’insegnante referente BES di ogni plesso della segnalazione di alunni con disturbi specifici di apprendimento; il referente BES fornisce supporto ai colleghi per la stesura dei documenti e registra (raccoglie i dati) sui casi individuati.
6. Consegna del Piano Didattico Personalizzato da parte del docente prevalente/coordinatore alla segreteria dell’Istituto.
In questo caso il Protocollo enuclea:
il tipo di Documento, il chi lo redige e il quando deve essere stilato
Per la diagnosi ad esempio:
che tipo di documento è?
È la descrizione del disturbo che lo specialista consegna alla famiglia.
Di norma, al documento è allegata una relazione clinica con le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.
Chi lo redige?
Neuropsichiatra infantile o psicologo dell’età evolutiva
La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti della NPI dell’ASL o a soggetti accreditati e convenzionati (vedi elenco allegato). Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione.
Quando viene stilato?
Al momento della prima segnalazione
È aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, oppure quando lo specialista lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio.
Il Protocollo Inclusione BES
Altro istituto che segnaliamo come buone pratiche è l’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Cascina (Pi) che invece, a differenza del precedente, ha strutturato il protocollo in forma discorsiva servendosi, talvolta, di tabelle per chiarimento e per sintetizzare. Propone, tra gli altri, il “Protocollo Accoglienza B.E.S. da Linee guida 2011 e 2012 – Regolamento per attuazione dell’inclusione degli studenti”.
A chi è rivolto
Secondo la classificazione OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) le tre categorie di BES a cui si rifà il protocollo soni:
A) Alunni con disabilità: alunni con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, che derivano da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche (deficit sensoriali, motori e neurologici). In Italia le certificazioni (Legge n. 104/92) riguardano tale categoria.
B) Alunni con disturbi evolutivi specifici: alunni che possono manifestare, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSAp), iperattività, deficit del linguaggio e dell’attenzione, ritardi mentali lievi, ritardi maturativi, o ancora, altre tipologie di deficit o disturbo. In Italia le diagnosi funzionali fanno riferimento alla Legge n.170/2010.
C) Alunni con svantaggi: alunni che manifestano problemi dovuti al loro ambiente socio-economico, linguistico e culturale di provenienza. Per questa categoria l’inserimento nei BES può essere temporaneo.
La scuola premette e individua come “Strumento per l’Inclusione” proprio il “Protocollo di Accoglienza Bes”, utile strumento, in primis per i Docenti, poi per tutta la comunità educante, per orientarsi nel complesso mondo dei BES ed avviare delle buone prassi.
Le sezioni del documento
Il Protocollo è stato redatto dal GLI e successivamente deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF e, poiché costituisce uno strumento di lavoro, è soggetto a revisione e integrazione periodica. Esso contiene:
- Principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni educativi speciali
- Definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica
- Traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento
- Costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.
Il documento si propone di:
Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della nostra scuola;
Facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, ASP…).
Sezione 1: Azioni previste per l’integrazione degli alunni con disabilità
1. iscrizione
2. formazione delle classi dpr n. 81 del 20 marzo 2009 –
3. assegnazione sostegno e risorse legge 244/2007
4. documentazione
5. percorso educativo didattico l. 53/2003, d. lgs. 59/2004, dir. miur 12/12-
6. uscite e visite guidate c. m. n. 291/92 e n. 623/96
7. modalità di verifica e valutazione d.p.r. n.122 del 22 giugno 2009
8. conclusione di un ciclo scolastico
9. funzione strumentale e gruppo di lavoro per l’inclusione (gli) (co. 2 art. 15 l. 104/92, dir. miur 12/12).
Seguono le seguenti tabelle riepilogative e informative
TABELLA 1 – PERSONALE E RELATIVI COMPITI
TABELLA 2 – DOCUMENTI E TEMPISTICA
Sezione 2 – Documentazione per alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSAp) e in generale per tutti quelli in possesso di una diagnosi, cioè con disturbi evolutivi specifici
Azioni preventive
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
Documentazione
La sezione contiene informazioni sul DOCUMENTO, su CHI LO REDIGE e sul QUANDO lo stesso viene redatto.
Seguono indicazioni specifiche su:
- Modalità di verifica e valutazione
La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun Docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate. Gli obiettivi finali non sono, comunque, differenziabili.
- Esami conclusivi nel primo o secondo ciclo d’istruzione
Sezione 3 – Documentazione per alunni in situazione di svantaggio sociale, linguistico e/o culturale
La terza sezione, infine, viene dedicata agli alunni in situazione di svantaggio sociale, linguistico e/o culturale.
L’inclusione scolastica i protocolli rivisto
MODALITA-INDIVIDUAZIONE-ALUNNI-BES
ALUNNI-BES-SVANTAGGIO-PROTOCOLLO
Modello compilato Protocollo-accoglienza-alunni-con-Bisogni-educativi Speciali
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