Limiti massimi di età per il pensionamento dei pubblici dipendenti

Di Lalla
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Gregorio Macchione – Oggetto: Circ. DFP n. 2/2012 – Limiti massimi di età per il pensionamento dei pubblici dipendenti.

Gregorio Macchione – Oggetto: Circ. DFP n. 2/2012 – Limiti massimi di età per il pensionamento dei pubblici dipendenti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, richiamandosi al DPR n. 1092/1973, che fissa per i pubblici dipendenti a 65 anni l’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con la circolare n.2/2012 dell’8 c.m. giunge a questa conclusione:

"Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell’art, 24 citato".

Andiamo a leggere il citato comma 4:

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e’ liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo’ conseguire all’eta’ in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attivita’ lavorativa e’ incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’eta’ di settant’anni (…OMISSIS…).

“Fermi restando i limiti ordinamentali” non può ovviamente significare “purché non si superano i limiti ordinamentali”, come sostiene la circ. n. 2/2012, poiché in tal caso nessuno potrebbe continuare a lavorare sino a 70 anni di età.; e nessuno potrebbe essere incentivato prima del conseguimento della pensione di vecchiaia.
A mio avviso “Fermi restando i limiti ordinamentali” significa:

“Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato per i periodi lavorativi successivi ai limiti di età ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, e (incentivato) sino all’età di settant’anni”.

Ripeto: altrimenti, se fosse vero quello che dice la circ. n. 2/2012, nessuno potrebbe lavorare oltre i limiti ordinamentali, perché tutti i lavoratori hanno comunque dei limiti ordinamentali per il raggiungimento della pensione di vecchiaia.

In altri termini, e a costo di ripetermi, se fosse corretto quanto affermato dal DFP nella circ. n. 2/2012, chi mai, insomma, potrebbe avere diritto alla prosecuzione dell’attività lavorativa e all’incentivazione previste entrambe dall’art. 24, comma 4, del D. L. n. 201/2011, per i periodi successivi al conseguimento della pensione di vecchiaia?

Distinti saluti.

*DSGA presso un Istituto di Istruzione Superiore Statale della provincia di Bergamo.

La circolare della Funzione Pubblica

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