Limite ordinamentale a 67 anni, proroga APE Sociale, Opzione donna e Quota 103: le novità spiegate nella CIRCOLARE Inps

Con la circolare n. 53 del 5 marzo 2025, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inps ha fornito indicazioni operative sulle nuove disposizioni normative di immediata applicazione in materia pensionistica.
Le novità illustrate nella circolare riguardano diversi aspetti del sistema previdenziale:
- Modifica dei limiti ordinamentali e relativi effetti pensionistici;
- Abrogazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30/1974, relativo all’utilizzo dei contributi accreditati nell’AGO per i pensionati delle gestioni autonome;
- Estensione di Opzione Donna per le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024;
- Pensione anticipata flessibile per chi, nel 2025, raggiunge almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi;
- Proroga dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2025;
- Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per il 2025 e 2026;
- Aumento della maggiorazione sociale sulle pensioni per il 2025;
- Riduzione del requisito anagrafico fino a 16 mesi per l’accesso alla pensione contributiva per le madri con quattro o più figli.
L’Inps ha specificato che una successiva circolare fornirà ulteriori dettagli sulle misure pensionistiche previste dalla legge di bilancio 2025, una volta che saranno emanati i decreti ministeriali attuativi.
Limite ordinamentale a 67 anni
La legge di bilancio 2025 ha innalzato a 67 anni il limite ordinamentale. La circolare che per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 sono calcolate con le aliquote di rendimento.
Le disposizioni non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per applicazione dei limiti ordinamentali, per cui in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025, in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67, le quote di pensione calcolate con il sistema retributivo vengono determinate con le aliquote di rendimento.
Opzione donna e Quota 103
La circolare specifica che, relativamente alla decorrenza della pensione, per le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.
Stessa precisazione per quanto riguarda Quota 103.