Liceo rifiuta il trasferimento di un alunno per ragioni di sicurezza (classe numerosa) e nega accesso agli atti. Cosa hanno detto i giudici

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Un liceo nega il trasferimento di un alunno per ragioni di sicurezza della classe, posto che l’eventuale trasferimento avrebbe portato a superare il limite massimo individuato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel “Documento di Valutazione dei rischi aule”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Bis (sentenza 29 gennaio 2024, n. 1716, ha condannato l’Istituto a consentire l’accesso agli atti inerenti al diniego.

Il diniego del trasferimento ad altra scuola

I genitori di un alunno frequentante il primo anno di un Liceo scientifico, intenzionati a trasferire il proprio figlio al Liceo Ginnasio, hanno impugnato il provvedimento di diniego parziale espresso dall’Istituto all’istanza di accesso agli atti formulata, chiedendo l’accertamento del loro diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti. Dopo aver inviato una prima richiesta di trasferimento alla quale l’istituto resistente rispondeva in senso negativo, con la citata istanza di accesso i genitori richiedevano l’accesso agli atti. L’istituto riscontrava l’istanza, ritenendo di poter concedere l’accesso solo agli elenchi degli alunni iscritti al secondo anno del Liceo Scientifico, mentre non poteva essere accolta per la restante documentazione in ragione del fatto che la stessa faceva riferimento alle modalità di iscrizione all’istituto, e non a quelle di trasferimento, richiesto dai ricorrenti, e sarebbe stata preordinata a un controllo generalizzato dell’operato dell’istituto e quindi inconferente con una domanda di trasferimento. Tale diniego parziale era poi confermato, a seguito di istanza di autotutela: in tale ultima nota, l’Istituto si soffermava anche a spiegare le ragioni del non accoglimento dell’istanza di trasferimento dell’alunno, riferendosi in particolare ad aspetti di sicurezza della classe, posto che un eventuale trasferimento avrebbe portato a superare il limite massimo individuato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel “Documento di Valutazione dei rischi aule”.

L’interesse ad accedere agli atti

Nell’accogliere il ricorso, il Tar ha sentenziato che il diniego parziale viola gli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90, sussistendo invero l’interesse dei genitori, diretto, concreto e attuale, ad accedere agli atti richiesti, al fine di verificare se l’attività amministrativa posta in essere dall’istituto scolastico in relazione alla istanza di trasferimento del loro figlio sia stata correttamente esercitata e la procedura seguita conforme alla regolamentazione. Non sono stati reputati fondati i rilievi espressi dall’Istituto relativi alla distinzione tra iscrizione e trasferimento:

  • da un lato è apparso ben nota all’Istituto l’interesse dei ricorrenti al trasferimento del proprio figlio, come emergente dagli scambi di e-mail depositati agli atti (e quindi avrebbero potuto e dovuto interpretare la relativa richiesta ostensiva conformemente a tale interesse sostanziale);
  • dall’altro, alcuni documenti richiesti sono risultati riferibili a tale fattispecie, posto che è stato lo stesso Istituto, in sede di diniego del trasferimento, a far riferimento ai limiti numerici individuati dal documento di valutazione dei rischi come circostanze ostative al trasferimento richiesto (in senso assoluto e nonostante la classe non superi il limite massimo di 30 alunni previsto ex lege).

Accesso consentito solo per gli atti che riguardano il trasferimento ad altra scuola
E’ stata quindi considerato sussistente, in relazione all’interesse a trasferire il proprio figlio presso l’Istituto in corso d’anno, il diritto ad accedere agli atti richiesti, nella misura in cui riguardino l’istanza di trasferimento avanzata dai genitori in relazione al proprio figlio minore.

La condanna a consentire l’accesso agli atti

Il Tar, pertanto:

  1. ha annullato il provvedimento di diniego parziale emesso dall’istituto scolastico sulla richiesta di accesso agli atti formulata dai genitori;
  2. ha condannato le Amministrazioni intimate a consentire l’accesso, tramite esibizione ed estrazione di copia degli atti richiesti, nel termine di 30 giorni dalla notifica, su istanza di parte, della sentenza.

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