Licenziato un lavoratore perché durante l’aspettativa per motivi famigliari ha svolto secondo lavoro. Sentenza

L’ordinanza in commento della Cassazione riguarda un fatto avvenuto nell’ambito del rapporto di lavoro privato, ma il fatto in quanto tale merita di essere riportato per le conseguenze che si potrebbero determinare in caso di violazione del dovere di fedeltà, esclusività e compromissione del vincolo fiduciario verso il proprio datore di lavoro, così come emerge la legittimità da parte del datore di lavoro di poter effettuare controlli investigativi per verificare la condotta del lavoratore.
Il fatto
Un lavoratore si assentava per un periodo richiedendo l’aspettativa per gravi motivi familiari. Nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa sono state svolte indagini investigative, su incarico della società, nel corso delle quali il dipendente è stato visto in alcuni giorni svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili alle imprese di cui egli stesso o la moglie erano titolari. Il lavoratore è stato licenziato.
Svolgere un secondo lavoro non autorizzato durante il periodo di aspettativa è un grave inadempimento
Così ha deciso la Cassazione con ordinanza n. 19321/2022: Il secondo motivo è infondato, poiché la Corte di merito ha motivato sulla gravità dell’inadempimento del lavoratore, consistito nella violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di aspettativa concessa per gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, l. n. 53 del 2000, e sulla proporzionalità della sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo rispetto a tale inadempimento, applicando le relative clausole generali secondo i criteri indicati da questa Corte in conformità ai principi desumibili dall’ordinamento generale (nella specie, in relazione all’espresso divieto normativo), (v. Cass. n. 14504 del 2019; n. 7305 del 2018; n. 31155 del 2018; n. 18715 del 2016).
Nella scuola vige l’obbligo di esclusività
La Cassazione – Sez. Lavoro – Ord. 9 marzo 2020 n. 6637 in passato aveva avuto modo di affermare in merito all’impossibilità o meno di svolgere un secondo lavoro in aspettativa, per i dipendenti pubblici, che l’aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l’appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione, non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire.
L’ARAN, i cui orientamenti non sono vincolanti, ma pur sempre indicativi per la P.A, in merito alla possibilità del dipendente di poter svolgere attività lavorativa di natura occasionale durante un periodo di aspettativa così rispondeva:
“Per quanto attiene alla possibilità ed alla legittimità dello svolgimento da parte del dipendente in aspettativa per motivi personali di attività lavorativa di natura occasionale (per la quale si ritiene sia comunque necessaria l’autorizzazione preventiva dell’ente datore di lavoro, secondo la vigente normativa), trattandosi di una problematica attinente in via prioritaria la definizione della esatta portata applicativa delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti, contenute nell’art. 53 del D.Lgs.n.165/2001, indicazioni potranno essere fornite solo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente in materia di interpretazione delle disposizioni di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.”
Dunque, è bene ricordare che anche nella scuola il dipendente collocato in aspettativa deve rispettare le norme che regolano il regime delle incompatibilità che vincolano tutti i pubblici dipendenti stabilite dall’art. 60 del T.U. N.3/1957, dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e, per tutti i docenti, dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994. Da sottolineare che generalmente i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Nel caso di violazione delle norme in questione il personale scolastico potrà incorrere in procedura disciplinare che in base alla gravità del fatto, per come valutato dall’Amministrazione, verrà gestito dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari ritenuto competente .