Docente licenziata per motivi disciplinari fa ricorso e viene reintegrata. Ma non riceve risarcimento e contributi arretrati. Ecco perché

Una docente, inizialmente licenziata per motivi disciplinari, è stata successivamente reintegrata in seguito a una sentenza del giudice del lavoro. La decisione del tribunale prevedeva che il Ministero dovesse risarcire la docente per il periodo compreso tra il licenziamento e il ritorno in servizio, versando anche gli interessi maturati e i contributi previdenziali e assistenziali. Tuttavia, pur avendo provveduto al reintegro, l’Amministrazione non aveva ancora effettuato il pagamento delle somme dovute.
L’intervento del TAR del Veneto
La docente si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto, chiedendo che venisse ordinata l’esecuzione della sentenza attraverso un giudizio di ottemperanza, ovvero una procedura che serve a costringere un’amministrazione a rispettare una decisione già presa dal giudice.
Il TAR ha però respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile. Secondo il tribunale, la sentenza del giudice del lavoro non specificava con esattezza le somme da versare, né per il risarcimento né per i contributi previdenziali. Questo aspetto è fondamentale, perché per poter obbligare un’amministrazione ad eseguire una sentenza attraverso il giudizio di ottemperanza, la decisione del giudice deve contenere una cifra precisa o almeno criteri chiari per calcolarla.
In questo caso, la sentenza si limitava a stabilire il diritto della docente a ricevere un risarcimento, senza quantificare l’importo dovuto. Di conseguenza, il TAR ha affermato che la richiesta di pagamento avrebbe richiesto ulteriori verifiche e calcoli, attività che non rientrano nei poteri del giudice amministrativo dell’ottemperanza.
Perché il TAR non può integrare una sentenza del giudice del lavoro
Il TAR ha richiamato alcuni precedenti del Consiglio di Stato, secondo cui il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, non può modificare o integrare una sentenza emessa dal giudice ordinario (come il giudice del lavoro). Il suo compito si limita esclusivamente a far rispettare la decisione già presa, senza possibilità di interpretarla o aggiungere dettagli mancanti.
In questo caso, poiché il tribunale del lavoro non aveva definito in modo chiaro le somme dovute, il TAR non poteva intervenire per stabilirle lui stesso.
La docente, quindi, per ottenere il pagamento, avrebbe dovuto tornare davanti al giudice del lavoro per ottenere una sentenza più dettagliata, che stabilisse con precisione gli importi da ricevere.