Licenziamento senza preavviso al docente che attesta di non conoscere procedimenti penali a suo carico

WhatsApp
Telegram

Confermata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per il docente che falsamente attesta, al momento dell’assunzione, di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a suo carico. Lo ha sentenziato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (n. 17286 del 24 giugno 2024).

L’attestazione falsa
A un uomo, insegnante di scuola primaria assunto a tempo determinato nell’a.s. 2020/2021, venne inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per avere falsamente attestato, al momento dell’assunzione, di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a suo carico. Nei due gradi di giudizio di merito viene respinta l’impugnazione, confermata in seguito dalla Sezione Lavoro della Cassazione.

La proporzionalità della sanzione
Tra i vari motivi, l’uomo ha lamentato che la Corte d’Appello aveva ribadito la legittimità del licenziamento, sotto il profilo della proporzionalità della sanzione alla gravità dell’illecito disciplinare, sulla base di elementi diversi rispetto a quelli considerati dalla pubblica amministrazione e, quindi, di avere sostituito un proprio giudizio di proporzionalità invece di limitarsi a controllare la correttezza del giudizio espresso dal datore di lavoro. Il motivo è stato ritenuto infondato, perché il provvedimento disciplinare risulta fondato sulla falsità della dichiarazione resa dall’uomo in merito all’assenza di procedimenti penali a suo carico e sulla gravità dei reati per i quali, invece, era sottoposto ad indagini. Il fatto che il Ministero, in primo e in secondo grado, avesse rafforzato le proprie difese affermando l’impossibilità dell’assunzione o la necessità della sospensione dal servizio in pendenza del procedimento penale non impediva certo alla Corte d’Appello di apprezzare la gravità dell’illecito anche a prescindere da questo elemento, che non risulta essere stato menzionato nel provvedimento disciplinare.

Il procedimento e il processo
Il ricorrente ha sostenuto che la mera apertura delle indagini preliminari non integrerebbe gli estremi, prima della richiesta di rinvio a giudizio, del procedimento penale pendente a suo carico, con conseguente ritenuta assenza dell’elemento oggettivo della falsa dichiarazione sanzionata con il licenziamento disciplinare. Anche tale lamentela è stata ritenuta infondata, in quanto il termine “procedimento” si riferisce a tutte le fasi del processo, ivi comprese le indagini preliminari. Viceversa, quello che inizia con l’esercizio dell’azione penale, e quindi con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero, è il “processo”, inteso in senso stretto o proprio.

La mancanza di conoscenze giuridiche
Il ricorrente si è lamentato che la Corte d’Appello non avesse tenuto conto della circostanza che egli aveva già altrimenti comunicato agli uffici del Ministero la propria condizione di indagato, né che non aveva apposto un segno di spunta nel modulo prestampato accanto alla dichiarazione di non conoscenza di essere sottoposto a indagini penali, né, infine, che egli non aveva le “conoscenze giuridiche necessarie a ricondurre l’iscrizione nel registro degli indagati ad una vera e propria sottoposizione a procedimento penale”. Pure tale motivo è stato dichiarato inammissibile, rilevando che l’avere già altrimenti comunicato di essere sottoposto a indagini preliminari dimostra la consapevolezza dell’uomo sia dell’esistenza del procedimento, che della sua rilevanza nei rapporti con l’amministrazione scolastica. Del tutto irrilevante è stata considerata la mancanza delle conoscenze giuridiche necessarie per attribuire il giusto valore alla mera “iscrizione nel registro degli indagati”, posto che l’uomo non era stato solo iscritto nel registro, ma era stato anche attinto da una misura di custodia cautelare, sia pure poi annullata dal tribunale del riesame. Il che non doveva lasciare in lui alcun dubbio circa il fatto di essere sottoposto a un procedimento penale. Quanto, infine, al mancato segno di spunta sul modulo della dichiarazione di non conoscenza della pendenza di procedimenti penali (a differenza della dichiarazione di non avere subito condanne, che venne spuntata), si tratta di osservazione contraddittoria rispetto alla tesi di non avere avuto consapevolezza d’un procedimento pendente, perché, se così fosse stato, l’uomo non avrebbe avuto alcun motivo di non spuntare anche la dichiarazione di non essere a conoscenza del procedimento penale, come fece con quella di non avere subito condanne.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri