Licenziamento legittimo per il dipendente pubblico che si prostituisce. Si lede l’immagine della PA
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 12898 del 22/6/2016 ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato per il danno all’ immagine e al prestigio della P.A. per attività di prostituzione, propagandata attraverso siti internet.
Pur avendo il ricorrente rilevato che i comportamenti posti a base del licenziamento si sarebbero svolti tutti nell’ambito della vita privata ed al di fuori dell’ambito lavorativo e che la riconducibilità alla sua posizione lavorativa non emergeva direttamente, ciò non è bastato alla Cassazione per ritenere illegittimo il licenziamento.
Per i Giudici “ Si è trattato di un licenziamento per giusta causa che punisce comportamenti tenuti dal dipendente al di fuori dell’attività di lavoro ma ritenuti tali da influire sugli obblighi discendenti dal rapporto. Esso non ha alcuna connotazione discriminatoria, nè diretta né indiretta; tanto meno con riferimento all’orientamento sessuale. Come si legge nella contestazione disciplinare il ricorrente è stato licenziato per avere esercitato attività prostituiva e non per il suo orientamento sessuale. In quanto la stesso provvedimento ha sanzionato, non l ‘orientamento sessuale del dipendente professato in siti frequentati dalla comunità GLBT, ma esclusivamente l ‘attività prostitutiva esercitata su altri siti, con danno per la PA .”
Il licenziamento è stato ritenuto corretto dalla Suprema Corte, non perchè sia legato alla commissione di un reato (in quanto l ‘attività di prostituzione, in sé, non è più reato secondo il nostro ordinamento) ma al danno all’ immagine della P.A.
Chiaramente questa è una sentenza che riguarda tutti i dipendenti pubblici, dunque anche quelli della scuola, Ricordiamo che l ‘articolo 2 e comma 2 del codice di condotta dei dipenti pubblici così recita: ” Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’ immagine della pubblica amministrazione.”
Sarà questa una sentenza che sicuramente farà discutere, quale deve essere il limite delle condotte che si possono assumere nella vita privata quando si è dipendenti pubblici? Tale sentenza è giusta o meno?