Licenziamento docenti e ATA, con e senza preavviso. Il focus
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Il presente contributo intende fornire una guida utile al personale scolastico (docente e ATA) sul tema sensibile del licenziamento. Partendo dalla definizione normativa, si passa alla differenza del licenziamento con e senza preavviso, con l’indicazione degli illeciti disciplinari a cui è collegata la sua irrogazione.
Definizione. Per licenziamento si intende il recesso unilaterale da parte dell’ Amministrazione scolastica dal contratto di lavoro siglato con il dipendente pubblico. Si tratta pertanto del caso in cui la Pubblica amministrazione chiude il rapporto con il lavoratore, a seguito di ipotesi di grave entità, tassativamente specificate da fonti normative e contrattuali. Il preavviso è l’arco temporale intercorrente tra la comunicazione formale del licenziamento eseguita dal datore di lavoro e l’interruzione sostanziale del contratto di lavoro, previsto al fine di tutelare la parte che lo subisce e attutire gli effetti pregiudizievoli. La disciplina è contenuta nell’art. 2118 del codice civile per cui il preavviso va dato nel termine e nei modi stabiliti dai CCNL, dagli usi o secondo equità. Tipologie di licenziamento. Anzitutto il codice civile disciplina le ipotesi di licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo, ipotesi applicabili anche al rapporto di pubblico impiego, come precisa l’art. 55-quater del Testo unico sul pubblico impiego. Ulteriori ipotesi di licenziamento sono previste proprio dal D. Lgs. 165/2001 “Testo unico sul pubblico impiego”, in particolare a seguito della Riforma Madia che ha inasprito le sanzioni per le finalità di lotta ai c.d. “furbetti del cartellino”, di cui parleremo a breve. Da ultimo, le ulteriori ipotesi di licenziamento sono previste dal CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 a titolo di massima sanzione disciplinare, da irrogare a conclusione dell’apposito procedimento disciplinare secondo le forme e i termini dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. Forma scritta. Ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, il licenziamento va comunicato per iscritto al prestatore di lavoro. Nella formale comunicazione, vanno inserite le motivazioni dell’atto. In assenza di comunicazione scritta e/o di formali motivazioni, l’atto è inefficace. Licenziamento disciplinare previsto nel Testo unico sul pubblico impiego. Questo tipo di licenziamento ha natura di sanzione disciplinare, irrogata a conclusione del procedimento disciplinare. Partiamo anzitutto dall’art. 55 quater che afferma: “Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:- falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
- ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
- condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 3;
- commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione di cui all’articolo 55-sexies, comma 3;
- la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio;
- insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio.