Licei Musicali seconda fascia GPS: per il TAR non è necessario il servizio specifico richiesto dal Ministero
In questi giorni è in atto un confronto tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e il Ministero dell’Istruzione, con oggetto l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali [GPS] e di istituto di II e III fascia e il relativo Regolamento per le supplenze. I Sindacati e gli esponenti politici sono compatti nell’affermare l’importanza dell’aggiornamento delle Graduatorie già per il prossimo anno scolastico 2022/23; il Ministero dell’Istruzione sembrerebbe invece essere a favore del rinvio. Nel frattempo segnaliamo una recente sentenza del TAR che ha dichiarato quanto contenuto nel titolo dell’articolo. Il punto.
Licei Musicali – GPS seconda fascia – Anni scolastici 2020/21/22
Articolo 4 comma 2 dell’Ordinanza ministeriale n. 60/2020
Ai sensi del comma 1, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti che:
a) privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
b) privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente:
i. dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
ii. dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17.
Allegato E – Licei Musicali
Che cosa si intende per “titoli previsti dall’Allegato E”?
Alcuni USR e ATP in questi ultimi due anni hanno inteso sia i titoli culturali che il servizio specifico (ed anche il M.I.); altri hanno interpretato, invece, soltanto i titoli culturali senza servizio in quanto nel paragrafo dell’O.M. 60/2020 (art. 4 comma 2) riguardante i requisiti di accesso alla seconda fascia si parla genericamente di “titoli allegato E”, senza specificare la parola “servizio” come fatto nel comma 1 dell’art. 4 della medesima ordinanza e anche perché l’allegato E parla di docenti abilitati; come sappiamo invece nel caso degli aspiranti docenti 2 fascia GPS trattasi di personale NON abilitato.
La sentenza del TAR ribalta quanto già chiarito dal Ministero due anni fa
In seguito ai numerosi comportamenti discordanti da parte degli USR e AT riguardo l’interpretazione del citato articolo dell’O.M. n.60/2020 quindi al necessario possesso o meno, da parte degli aspiranti docenti, del requisito del servizio specifico presso i Licei musicali per accedere alla seconda fascia GPS, il Ministero dell’istruzione, un anno e mezzo fa interveniva così:
Chiarimenti del M.I. Licei musicali servizio specifico 2 fascia GPS con oggetto:
Chiarimenti in merito all’O.M. n. 60/2020. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze.
“Riguardo alla classe di concorso A55 [strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado], gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell’allegato E di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale.”
Quindi per il Ministero il servizio specifico deve essere posseduto anche dagli aspiranti docenti in seconda fascia GPS.
La sentenza del TAR ribalta tutto – Non è necessario il servizio specifico per accedere alla 2 fascia GPS
Questo è quanto affermato in sede cautelare dal TAR Lazio Sez. III Bis con l’Ordinanza del 16/12/2021.
Quindi , secondo il Tribunale, i titoli di cui all’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259, richiesti dall’art. 4, co 1, dell’OM n. 60/20 per l’inserimento nella seconda fascia GPS, sono solamente i Titoli di studio e non possono essere travisati con i Requisiti di servizio, richiesti solamente ai fini dell’inserimento in prima fascia delle GPS.
Nel nuovo regolamento supplenze GPS 2022/25 , qualora venisse redatto, quale delle due ipotesi verrà a determinarsi?
Dalle fonti in nostro possesso la questione sembrerebbe non essere stata affrontata in sede di confronto tra Sindacati e M.I., demandando il tutto ad un apposito e futuro decreto del Ministro dell’istruzione con disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 e per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici.
Vi terremo aggiornati.