Lezioni scuola 2025 terminate: si convocano i consigli di classe per gli scrutini. Come si sostituiscono i docenti assenti [GUIDA]

Gli scrutini rappresentano una delle attività funzionali obbligatorie della funzione docente. Rientranti nelle attività collegiali previste dall’art. 44 del CCNL 2019/21, rappresentano il momento di condivisione da parte del consiglio di classe in merito alle valutazioni da assegnare agli studenti.
Essendo un adempimento molto delicato, la composizione del consiglio di classe in quella sede deve essere perfetta.
Ciò significa che devono essere presenti tutti i docenti appartenenti all’organo.
In caso di impedimenti (malattia, diritti legati alla l. 104/92, gravi motivi personali e familiari ecc.), l’insegnante assente dovrà necessariamente essere sostituito, pena l’impossibilità di procedere. Ma quali sono i criteri da adottare per decidere il sostituto?
Cosa prevede il CCNL 2019/21
Secondo il comma 3 del summenzionato articolo 44 del CCNL 2019/21, le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Gli scrutini, dunque, sono esclusi dalle 40+40 ore annue a cui i docenti fanno riferimento per il computo degli impegni collegiali. Ciò a maggior dimostrazione di quanto sia fondamentale questo aspetto in ambito scolastico, costituendo il momento valutativo per eccellenza
La composizione perfetta del consiglio di classe
Il motivo per cui non è possibile svolgere uno scrutinio se anche solo uno dei docenti appartenenti al consiglio di classe si assenta è ravvisabile nella necessità di avere l’organismo in composizione perfetta ai fini di maturare decisioni legalmente ineccepibili. In caso contrario, infatti, i provvedimenti assunti potrebbero essere legittimamente impugnati.
La “storica” sentenza del TAR del Lazio
Ha ormai fatto scuola a tal proposito la sentenza n. 31634 del 25/08/2010 del TAR del Lazio. Nel caso di specie, due docenti componenti del consiglio non erano presenti allo scrutinio e l’istituto non aveva provveduto alla rispettiva sostituzione.
A seguito di un ricorso presentato per mancata ammissione all’anno successivo di uno studente, il tribunale amministrativo regionale ha stabilito che il Consiglio di classe “nell’attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici”.
Pertanto, il provvedimento impugnato è stato considerato illegittimo e, dunque, annullato. Ergo, è sempre necessaria la presenza di tutti gli insegnanti assegnati alle discipline che contribuiscono a presentare proposte di voto in sede di scrutinio.
I criteri di sostituzione dei docenti assenti: in primis, un docente della stessa materia
La medesima sentenza stabilisce il criterio principale da adottare: “nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola”.
Dunque, è obbligo del Dirigente Scolastico individuare prioritariamente un docente che all’interno della scuola insegni la disciplina del docente assente. Questo proprio per garantire coerenza nel giudizio e nelle valutazioni. Ma se ci sono più docenti tra cui scegliere, con che criterio si opera?
La regola del buon senso
A livello normativo o giurisprudenziale, non esistono altri criteri di selezione se non quello appena esposto. Pertanto, nel caso in cui vi siano più docenti disponibili in servizio nell’istituto sulla medesima disciplina come potenziali sostituti, sarà il Dirigente Scolastico a determinare il destinatario della delega per la sostituzione. Occorre però sempre adottare la consueta ragionevolezza.
Tra i criteri che il Ds potrebbe tenere in considerazione nella scelta vi possono rientrare:
- Aspetti organizzativi – Qualora il calendario degli scrutini preveda la presenza di un docente impegnato in una seduta immediatamente precedente o successiva a quella interessata, può risultare più funzionale ed efficiente ricorrere a tale docente per la sostituzione, piuttosto che coinvolgere un insegnante che, pur appartenendo al medesimo dipartimento disciplinare, non risulta impegnato in attività collegiali nella medesima giornata;
- Affinità didattica – Nel caso in cui un docente abbia maturato una significativa esperienza didattica nell’indirizzo di studi della classe per cui è richiesta la sostituzione, può risultare preferibile assegnare a lui tale incarico, rispetto ad altri insegnanti della stessa disciplina privi di analoga familiarità con il percorso formativo in questione;
- Esperienza e disponibilità – I docenti più esperti o che si sono resi maggiormente disponibili per lo svolgimento delle sostituzioni potrebbero essere considerati prioritariamente;
- Equa distribuzione – Evitare di attribuire allo stesso docente l’incarico di sostituire i colleghi assenti. La rotazione e l’equa distribuzione rappresenterebbero la scelta più equa da parte del Dirigente Scolastico
In caso di impossibilità a ricorrere a docenti della stessa materia?
Ove non vi fossero docenti disponibili che insegnano la medesima disciplina del collega assente, il criterio da adottare dovrebbe essere quello dell’affinità disciplinare.
L’uso del condizionale è d’obbligo in quanto, come già spiegato, non esistono criteri definiti a livello normativo, ma è evidente che per mantenere la coerenza sarebbe auspicabile affidare la sostituzione ad un docente che insegni una materia il più possibile appartenente allo stesso ambito disciplinare di quello del collega assente.
Ad esempio, al Liceo Scientifico un docente di matematica potrebbe essere sostituito da un docente di fisica; al Liceo Classico, l’assenza di un docente di greco o latino potrebbe essere coperta dal docente di materie letterarie o storiche; al Liceo Linguistico, un docente di una lingua straniera (ad esempio inglese) sostituito da un docente dell’area linguistica (francese o spagnolo); al Tecnico Economico il docente di economia aziendale da quello di diritto o matematica e così via per tutte le articolazioni.
Nel caso estremo in cui non vi siano docenti di materie affini, cosa può fare il Ds?
Pur trattandosi di un’ipotesi teoricamente remota, nel caso di specie il Dirigente Scolastico ha due strade: nominare un sostituto appartenente alla classe di concorso di interesse (o della medesima area disciplinare) o, in alternativa, affidare l’incarico ad un qualsiasi docente in servizio nella scuola, pur non avendo titolo o affinità con la materia insegnata dall’insegnante assente.
La prima scelta garantirebbe indubbiamente una maggior coerenza valutativa, ma è altrettanto vero che a livello organizzativo potrebbe essere complesso reclutare un supplente per uno o pochissimi impegni collegiali.
Più semplice ricorrere alla seconda via, che assicurerebbe comunque la regolarità formale dello scrutinio e la validità dell’atto collegiale, anche in assenza di un legame disciplinare. In quest’ultimo caso, il docente, pur non avendo le competenze specifiche, deve essere in grado di partecipare in modo consapevole e responsabile al processo, anche astenendosi dalla valutazione di merito sulla disciplina sostituita, ma consentendo allo scrutinio di poter procedere regolarmente. Ciò va ovviamente correttamente verbalizzato.
Più semplice ricorrere alla seconda via, che assicurerebbe comunque la regolarità formale dello scrutinio e la validità dell’atto collegiale, anche in assenza di un legame disciplinare. In quest’ultimo caso, il docente, pur non avendo le competenze specifiche, deve essere in grado di partecipare in modo consapevole e responsabile al processo, anche astenendosi dalla valutazione di merito sulla disciplina sostituita (la proposta di voto è comunque formulata dal docente assente titolare nel consiglio di classe), ma consentendo allo scrutinio di poter procedere regolarmente. Ciò va ovviamente correttamente verbalizzato.
La sostituzione è retribuita?
In linea generale no, solo laddove la contrattazione integrativa d’istituto lo preveda la sostituzione dei docenti assenti agli scrutini può essere oggetto di retribuzione come “attività non di insegnamento”. Il compenso previsto può essere a carico del FIS (fondo di istituto)
Sostituzione scrutini: i docenti ITP, di sostegno, IRC e alternativa
All’interno del consiglio di classe, partecipano a pieno titolo e con diritto di voto i docenti ITP, di sostegno, di IRC e di attività formativa alternativa. Pertanto, anche per queste figure è prevista la sostituzione seguendo le medesime regole fin qui esposte.