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Lezioni private e insegnanti supplenti: la guida per chi decide di svolgere l’attività

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Quando è possibile effettuare lezioni private per i supplenti della scuola e tutto ciò che occorre sapere.

Impartire lezioni private a studenti indietro dal punto di vista dell’apprendimento è una attività che molti insegnanti di ruolo e non svolgono comunemente. Si tratta di una attività che è assoggettata a determinate regole sia in materia lavoro in senso stretto che in materia fiscale. Questo perché esistono cause di incompatibilità, vincoli e regole da rispettare ed anche perché i compensi ottenuti, hanno una tassazione particolare che cambia con il variare di questa attività extra scolastica.

Oggi rispondiamo ad un quesito che ci ha posto una lettrice che riguarda proprio la possibilità di avviare una attività collegata alle lezioni private da parte di una insegnante supplente.

“Vorrei sapere cosa occorre a chi non è titolare di cattedra per dare lezioni private inizialmente in modo saltuario. Vorrei iniziare per gradi senza aprire Partita Iva e poi in seguito aprirla quando l’attività sarà ben avviata”.

Ecco tutte le cose che occorre conoscere per poter esercitare questa specie di attività extra quella svolta a scuola dalla supplente.

Supplenti e lezioni private

Gli insegnanti che sottoscrivono un contratto di lavoro per una determinata scuola, a prescindere che l’assunzione sia di ruolo o per una supplenza, sottostanno al vincolo di esclusività. In pratica è fatto divieto agli insegnanti, nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, di avere ancora in atto precedenti rapporti di lavoro, siano essi di natura privata o di natura pubblica.

E tutto ciò vale per i supplenti a prescindere che siano assunti per supplenze brevi o annuali. Tutto contemplato dall’Articolo 98 della Costituzione perché il lavoro nella scuola è un lavoro nella Pubblica Amministrazione. Ci sono però alcune deroghe in materia poiché per il personale scolastico in part time con orario di lavoro nella scuola non superiore al 50% è consentito svolgere altre attività lavorative che non “arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non vadano in conflitto con l’attività della scuola per cui si ha l’incarico di supplente”.

E tra queste attività rientrano anche quelle delle lezioni private. Quindi, in definitiva, a condizione che si accerti che le lezioni private non arrechino pregiudizio nei confronti della scuola dove si lavora, queste possono essere svolte.

Le condizionalità delle lezioni private che è possibile svolgere

Anche per i supplenti quindi è possibile impartire lezioni private e contestualmente assumere incarico di supplenza nella scuola. In base alla legge 297 del 1994 però non è consentito effettuare lezioni private ad alunni che frequentano lo stesso Istituto dove il docente effettua la supplenza. Inoltre, l’insegnante deve necessariamente informare il Dirigente scolastico a cui tra l’altro vanno dati anche i nomi degli alunni a cui l’insegnante impartirà lezioni private. Solo a seguito di autorizzazione da parte del Dirigente scolastico può partire la seconda attività.

Le lezioni private del supplente e il punto di vista fiscale

Tornando alla domanda della lettrice, fino a quando l’attività delle lezioni private verrà svolta in maniera saltuaria, non essendo possibile parlare di secondo lavoro in pianta stabile, la Partita Iva non è strettamente necessaria. Fermo restando tutto ciò che abbiamo detto prima, sulle incompatibilità e sulle autorizzazioni del DS necessarie, l’attività è lecita.

Per regolarizzarla anche dal punto di vista fiscale però occorre prestare attenzione a tutte le varie opzioni disponibili. Senza Partita Iva, se le lezioni private continuano ad essere saltuarie, si entra nel campo di applicazione del lavoro autonomo occasionale. Per lavoro autonomo occasionale però si intende una attività priva di continuità e con compensi che annui non superiori a 5.000 euro. Fino a questa soglia oltre alla non necessaria apertura della Partita Iva, non occorre nemmeno versare contributi previdenziali dal momento che non è necessaria nemmeno l’iscrizione alla Gestione Separata.

Quindi, rispondendo al quesito, l’attività può partire tranquillamente, con il solo vincolo di dichiarare i compensi nelle dichiarazioni dei redditi (730 o modello PF). Infatti si tratta di compensi assoggettati ad Irpef. Dal punto di vista pratico allo studente  a cui si impartiscono lezioni private occorre rilasciare ricevuta. I compensi non sono assoggettati ad Iva o a ritenute alla fonte e c’è il vincolo di rilasciare ricevuta in marca da bollo se il compenso ricevuto supera i 77,47 euro.

Quando poi l’attività diventerà fissa, come da programma della nostra lettrice, occorrerà avviare tutti gli adempimenti del caso. Apertura della Partita Iva e iscrizione alla Gestione Separata Inps sono necessari dal momento che si superano i 5.000 euro annui di compenso. E se l’apertura della Partita Iva non costa granché, diverso il caso dell’iscrizione alla Gestione Separata Inps che invece prevede il versamento dei contributi in base al volume dei compensi annuali ottenuti da questa attività.

In questo caso occorre sostituire la ricevuta con una autentica fattura assoggettata ad Iva. Questo, a meno che non si adotti il regime forfettario con tassazione agevolata, possibile fino a compensi inferiori a 65.000 euro annui. Il vantaggi del regime forfettario è importante dal momento che chi lo sceglie ha diritto ad avere una tassazione dei guadagni del 5% fissa per i primi 5 anni di attività (si sale al 15% dal sesto anno) e senza la necessità di inserire l’Iva sulla fattura rilasciata all’alunno.

Per i primi 5 anni, se si apre una partita Iva si può aderire anche al regime forfetario che prevede una tassazione del 5% sui guadagni, dopo i primi 5 anni la tassazione passa al 15% (se si aderisce al regime forfetario non è necessario applicare l’Iva in fattura). Per aderire al regime forfettario, però, è necessario che i compensi annui non superino i 65mila euro.

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