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Lezioni private docenti: quando è possibile svolgerle, incompatibilità e come sono tassate. Dirigente può opporsi

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I docenti possono tenere lezioni private ad alunni della scuola in cui sono in servizio. Comunicazione al dirigente e autorizzazione attività. 

Incompatibilità

Le lezioni private rientrano tra le incompatibilità cui è soggetto il personale docente. Quest’ultimo, infatti, come tutti i dipendenti pubblici, ha il dovere di esclusività della prestazione dell’attività lavorativa, a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione. Nonostante la citata esclusività, vi sono delle attività che possono comunque essere svolte, a determinate condizioni.

La normativa di riferimento in merito al regime delle incompatibilità è costituita dal DPR n. 3/1957, dal D.lgs. n. 165/2001 e dal D.lgs. n. 297/94.

In base alla citata normativa, relativamente alle situazioni di incompatibilità, si distinguono:

  1. incompatibilità assolute, per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta. Non si può in nessun modo: esercitare attività commerciale, industriale e professionale; assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati; accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative). L’incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività di insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite);
  2. incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico, per cui l’ulteriore attività lavorativa può essere svolta previa autorizzazione del dirigente;
  3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; partecipazione a convegni e seminari …).

Precisiamo che il regime delle incompatibilità non si applica al personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa sino al 50%.

Quanto alle lezioni private, le stesse rientrano nelle incompatibilità relative, ossia condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico, come anche libere professioni nonché lo svolgimento dell’attività forense (a determinate condizioni).

Lezioni private

Secondo quanto si legge nell’articolo 508 del D.lgs. 297/94, il personale docente non può impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto e, qualora lo faccia, deve avvertire il dirigente scolastico, comunicandogli inoltre il nome degli alunni e la loro provenienza. Il dirigente può vietare lo svolgimento delle predette lezioni ovvero interdirne la continuazione, laddove lo richiedano le esigenze di servizio e sentito il Consiglio di Istituto:

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

Dunque, il docente, sebbene viga il divieto, può tenere lezioni private ad alunni della propria scuola, a condizione di informare il dirigente scolastico, al quale comunicare anche il nome e la provenienza (ossia classe) degli alunni interessati, nonché ottenerne la relativa autorizzazione.

Da notare che nel testo sopra riportato si parla di alunni del proprio istituto ma non della propria classe, il cui divieto è espresso nel comma 5 del succitato art. 508:

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

Se, dunque, nessun alunno può essere giudicato dal docente che gli abbia impartito lezioni private, pena la nullità dello scrutinio, è chiaro che non è possibile impartire le predette lezioni ad alunni delle proprie classi. Tale divieto è inoltre ribadito nell’art. 32 del CCNL 2007, articolo derubricato “Ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali” e secondo cui, tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa che i docenti possono svolgere, vi sono quelle di recupero, con esclusione degli alunni delle proprie classi:

I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero.

Tassazione

La legge n. 145/2018, ossia la legge di bilancio 2019, ha introdotto un regime di tassazione particolare cui possono essere soggetti i proventi derivanti dalle lezioni private, ossia tassazione al 15%. Approfondisci leggendo:

Conclusioni

In conclusione:

  • i docenti non possono in alcun modo tenere lezioni private ad alunni delle proprie classi;
  • i docenti possono tenere lezioni private ad alunni del proprio istituto, previa comunicazione (anche del nome degli alunni e della loro provenienza) al dirigente scolastico;
  • il dirigente, ricevuta la comunicazione suddetta e valutata la compatibilità anche con l’orario di servizio (come leggiamo in una nota dell’USR Piemonte) deve autorizzare lo svolgimento delle lezioni in questione;
  • il dirigente può anche negare l’autorizzazione suddetta oppure interrompere la continuazione delle lezioni in esame, laddove richiesto da esigenze di servizio.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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