Lezioni online e privacy docenti: necessario il loro consenso del trattamento dei dati
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 30 marzo 2023 (sulla causa C-34/21), affrontando una questione sollevata da alcuni insegnanti tedeschi, ha affermato che per le lezioni svolte in videoconferenza occorre applicare le tutele privacy stabilite dell’UE tramite il GDPR, mentre quelle nazionali sono applicabili solo se rispettano i limiti e le condizioni delle stesse norme UE.
La vicenda tedesca
Con due atti del 2020, il Ministro della Cultura del Land dell’Assia (Germania) aveva predisposto il quadro giuridico e organizzativo dell’insegnamento scolastico durante il periodo di pandemia, prevedendo la possibilità per gli alunni che non potevano essere presenti in classe di assistere in diretta alle lezioni tramite videoconferenza.
Il consenso privacy degli alunni, nessuno per i docenti
In Germania, per salvaguardare i diritti degli alunni in materia di protezione dei dati personali, era stato stabilito che la connessione al servizio di videoconferenza sarebbe stata autorizzata solo col consenso degli alunni stessi o, nel caso dei minori, con quello dei loro genitori, senza prevedere che i docenti interessati esprimessero il loro consenso alla partecipazione a tale servizio.
Il ricorso dei rappresentanti dei docenti
Lamentando il fatto che la diffusione in diretta delle lezioni tramite videoconferenza, così come disciplinata dalla normativa nazionale tedesca, non fosse subordinata alla condizione del consenso degli insegnanti interessati, il Consiglio principale di rappresentanza del personale docente presso il Ministero della Cultura del Land dell’Assia presentava un ricorso contro il ministro incaricato di tali questioni. Quest’ultimo aveva sostenuto che il trattamento dei dati personali costituito dalla diffusione in diretta delle lezioni tramite videoconferenza rientrava nell’ambito di applicazione della normativa nazionale, cosicché poteva essere effettuato senza che fosse richiesto il consenso degli insegnanti interessati.
La posizione del giudice tedesco
Il giudice amministrativo adito ha esposto che, nell’intento del legislatore del Land dell’Assia, la normativa nazionale, sulla cui base era stato effettuato il trattamento privacy degli insegnanti, rientra nella categoria delle “norme più specifiche” che gli Stati membri possono prevedere, conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, GDPR (General Data Protection Regulation, cioè il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679), per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti con riguardo al trattamento dei loro dati personali nell’ambito di rapporti di lavoro. Tuttavia, tale giudice ha nutrito dubbi sulla compatibilità di tale normativa coi requisiti di cui all’articolo 88, paragrafo 2, GDRP. Esso ha quindi adito la Corte UE in via pregiudiziale.
Giudizio della Corte
La Corte UE ha osservato che il trattamento dei dati personali degli insegnanti, in occasione della diffusione in diretta, tramite videoconferenza, delle lezioni dagli stessi tenute nel contesto della scuola pubblica rientra nell’ambito di applicazione del GDPR, precisando al contempo che il trattamento dei dati personali degli insegnanti, in quanto dipendenti pubblici, rientra nel servizio pubblico del Land dell’Assia, quindi ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 88 GDPR, che riguarda il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro.
La parola passa nuovamente al giudice tedesco
Sarà il giudice tedesco del rinvio a verificare se le norme tedesche sulla privacy, applicabili ai rapporti di lavoro dei docenti, rispettino o meno le condizioni e i limiti stabiliti dall’articolo 88, paragrafi 1 e 2, del GDPR. In caso affermativo, troveranno applicazione le stesse norme nazionali, altrimenti solo il GDPR.