Domanda di trasferimento 2024: con errata compilazione delle preferenze precedenza legge 104 non viene considerata

La precedenza 104 dichiarata nella domanda di trasferimento non compare nella lettera di notifica. Possibile errore nelle preferenze espresse
Un lettore ci scrive:
“Buongiorno chiedo gentilmente info se sia possibile modificare incongruenze riscontrate tra domanda di mobilità inviata e lettera di notifica trasferimento su Scuola Secondaria di I Grado.
Nella domanda inoltrata al punto 29 “Il docente usufruisce della precedenza prevista dall’ art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall’art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità e dall’art.1 dell’ordinanza ministeriale mobilità) per: ” ho inserito la provincia e tipologia assistenza genitore. Nella lettera di notifica al punto 29 non sono stati riportati i suddetti dati. Chiamando l’ufficio scolastico di competenza mi è stato riferito che non è possibile modificarlo perchè nel campo preferenze scuole oltre ad inserire l’Istituto Scolastico presso il quale chiedo il trasferimento bisognava inserire un’ulteriore preferenza indicando solo il comune”
Il docente che, come il nostro lettore, usufruisce della precedenza per assistere il genitore disabile con art.3 comma 3 della legge 104, nella compilazione della domanda di trasferimento deve prestare massima attenzione in quanto un errore nell’indicazione delle preferenze territoriali può determinare la nullità della precedenza e, quindi, l’impossibilità nella sua valutazione.
Precedenza per assistenza familiare con 104, riferimenti normativi
La precedenza in questione è quella indicata nel punto IV) dell’art.13 comma 1 del CCNI sulla mobilità:
IV) Assistenza al coniuge, e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
Indicazione delle preferenze territoriali
Il docente beneficiario della succitata precedenza, per poterne usufruire nella domanda di trasferimento, nell’indicazione delle preferenze territoriali deve inserire prioritariamente il comune in cui presta assistenza al familiare, corrispondente al comune di residenza o il comune in cui risulta domiciliato il familiare, oppure scuole ubicate in questo comune.
Il docente che desidera essere trasferito in una specifica scuola del comune deve inserire la preferenza analitica su tale scuola, che sarà inserita nella domanda come prima preferenza.
Dopo le preferenze su scuole specifiche del comune è, comunque, obbligatorio inserire la preferenza sintetica nell’intero comune, come chiarisce bene l’art.13 nel punto IV) come di seguito indicato:
“[…] Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria . La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza […]”
Conclusioni
Il nostro lettore ha, quindi, commesso l’errore di non inserire la preferenza sintetica sul comune, limitandosi ad indicare solo una preferenza analitica.
Questa omissione ha determinato la penalizzazione di cui si lamenta, in quanto, come stabilisce la succitata normativa, non inserendo la preferenza sul comune ha reso non valutabile la sua precedenza.
La risposta fornita dall’ufficio scolastico è, quindi, corretta e la sua domanda sarà valutata senza alcun titolo di precedenza, non avendo la possibilità di modificarla in sintonia con quanto stabilisce l’Ordinanza Ministeriale n.30 del 23/02/2024, dove, nell’art.5 comma 1, si chiarisce quanto segue:
“Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse“
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