Lettera aperta al Consiglio di Facoltà di SFP dell’Aquila su opportunità corsi abilitanti

Di Lalla
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Fabio Albanese* – Ci permettiamo di rispondere alla lettera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione dell’Aquila in relazione ai contestati percorsi (ri)abilitanti previsti dal c. 16, art. 15 DM 10.9.10 n. 249.

Fabio Albanese* – Ci permettiamo di rispondere alla lettera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione dell’Aquila in relazione ai contestati percorsi (ri)abilitanti previsti dal c. 16, art. 15 DM 10.9.10 n. 249.

Concordiamo sul fatto che tali percorsi siano assurdi, ma non perché essi offrano un "percorso agevolato", al contrario, perché essi rivolgendosi a personale già in possesso di una REGOLARE e LEGITTIMA ABILITAZIONE PERMANENTE, sono del tutto privi di significato.

Il problema semmai è comprendere perché ad un’abilitazione già conseguita non corrisponda il diritto di essere trattati alla stregua di qualunque altro docente in possesso di titolo abilitante. Ma a questa domanda, che non ci stancheremo mai di riproporre, sembra non si voglia rispondere.

Il motivo è semplice: perchè non c’è una risposta legittima e coerente.

E’ comprensibile che lo scopo delle varie Università sia quello di procedere a far cassa proponendo sempre nuovi corsi "sostitutivi" di quanto già acquisito, è la legge del mercato, ma, cortesemente, chiediamo un po’ di coerenza e rispetto: non chiamiamoli percorsi agevolati, chiamiamoli percorsi finalizzati a defraudare il possessore di un titolo già acquisito del valore abilitante dello stesso. Valore abilitante che Ministero, non si sa bene su quali assude basi giuridiche, ritiene utile per l’insegnamento nella scuola pariaria ma non nella scuola statale.

Posta questa precisazione, concordiamo: i possessori di un Diploma Magistrale, abilitante in modo permanente all’insegnamento nella scuola primaria (Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 Art. 15 co. 7), non dovrebbero aver necessità di iscriversi a nessun corso (ri)abilitante né, tantomeno, ad un corso di laurea per conseguire un’abilitazione che già possiedono.

Cipermettiamo di invitare, quindi, il Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione dell’Aquila a leggere con attenzione i seguenti riferimenti normativi:
– Art 53 del Regio Decreto 6 Maggio 1923, n. 1054
– Art 197 DL 16 Aprile 1994, n. 297
– Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 Art. 15 co. 7

e ultima ma non meno importante, la Direttiva delle Comunità Europee 2005/36/CE.

E sulla base di questi spiegare perchè mai un titolo definito abilitante in modo permanente avrebbe la necessità di essere integrato da non si sa bene quale altra abilitazione aggiunta.

Distinti saluti

*Coordinatore ADIDA

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