Legittimo l’esame di idoneità nel caso dell’istruzione parentale. Sentenza

WhatsApp
Telegram

Dei ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento relativo alla non idoneità della loro figlia minore alla classe quarta della scuola primaria. Esponevano di essere stati autorizzati ad avvalersi dell’istituto dell’istruzione parentale e che tuttavia all’esito dell’esame per l’accesso alla classe quarta la minore era risultata inidonea. Si  pronunciava il T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 05-10-2021) 29-10-2021, n. 11110 respingendo il ricorso ma affermando dei concetti importanti sulla questione dell’istruzione parentale.

Se dal verbale dell’esame di idoneità si desumono le ragioni della valutazione questo è legittimo

Rilevano i giudici che il verbale dell’esame e soprattutto la relazione sullo svolgimento della prova rendono evidenti e conoscibili le ragioni a fondamento della ritenuta non idoneità e pertanto integrano sul piano motivazionale la nota impugnata, la quale peraltro appare avere un mero valore di comunicazione dell’esito dell’esame. A tanto si aggiunga che i genitori sono stati messi nella condizione di conoscere il contenuto di tali atti e dunque le ragioni della ritenuta inidoneità della minore alla classe quarta subito dopo aver avuto notizia dell’esito dell’esame.

Legittimo l’esame di idoneità nel caso dell’istruzione parentale

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’eccesso di potere nella figura della disparità di trattamento rispetto agli altri alunni che hanno aderito all’istruzione parentale e che sono stati ritenuti idonei alla classe successiva, nonché rispetto agli alunni che avendo frequentato il normale ciclo di studi scolastici non vengono sottoposti ad alcun esame di ammissione alla classe successiva. Infine un’ulteriore disparità sarebbe derivata dall’aver impedito ai genitori di presenziare all’esame di idoneità con ripercussioni sullo stato d’animo della minore.

Appare utile al riguardo richiamare la disciplina in materia. In base all’art. 111 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”

Prevede inoltre l’art. 23 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”

L’esame di idoneità è dunque previsto espressamente per legge, per cui l’illegittimità lamentata con riferimento alla difformità di trattamento rispetto agli studenti che, frequentando l’ordinario percorso scolastico, non sono sottoposti annualmente a tale verifica di idoneità dovrebbe necessariamente passare per una previa pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa di cui l’esame costituisce mera esecuzione.

Ad ogni modo la norma non appare realizzare alcuna forma di discriminazione nei confronti degli studenti che frequentano regolarmente la scuola per adempiere all’obbligo scolastico, attesa la diversità delle condizioni presupposte ed essendo in ultima analisi la disposizione tesa a garantire l’effettività del diritto all’istruzione costituzionalmente riconosciuto (art. 34 Cost.) a fronte delle diverse modalità (tramite il sistema scolastico o direttamente da parte dei genitori) con cui si provvede all’istruzione obbligatoria dei minori.

La ratio dell’esame è chiaramente da ricercarsi nella volontà del legislatore di verificare che tale diritto all’istruzione sia effettivamente garantito anche al minore per il quale i genitori si avvalgano della facoltà di provvedere direttamente alla sua istruzione, al di fuori dunque della frequenza ordinaria del percorso scolastico.

La libertà di scelta delle famiglie deve armonizzarsi con l’efficacia del diritto all’istruzione

La disciplina in materia è difatti permeata da previsioni le quali attribuiscono poteri di controllo e vigilanza alle autorità pubbliche volte a verificare che i genitori, una volta scelta tale modalità di istruzione per i loro figli, adempiano in maniera concreta ed effettiva a tale dovere. La libertà di scelta educativa delle famiglie, di cui la facoltà di avvalersi dell’istruzione parentale costituisce espressione, incontra difatti il limite posto dalla necessità che sia garantito il diritto all’istruzione del minore. Da qui la previsione della dimostrazione della “capacità tecnica ed economica adeguata” prevista dalla legge (richiamato art. 111, co.2) per l’esercizio di tale libertà e le forme di controllo e valutazione periodica degli apprendimenti al termine di ogni anno scolastico mediante l’esame di idoneità.

Ne consegue anche la palese infondatezza della doglianza, per vero oltremodo generica, di disparità di trattamento rispetto ad altri minori che avendo usufruito dell’istruzione parentale sono poi risultati idonei all’esame, a differenza della minore per cui è causa.

La valutazione dell’idoneità, al pari di quanto avviene per gli esami di ammissione, si basa esclusivamente – senza che ad essa possa riconnettersi alcun intento “punitivo”- sulla valutazione rimessa alla Commissione della sufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. Conseguendone che a fronte di una valutazione di insufficienza o di inidoneità la non ammissione dello studente all’anno o al ciclo successivo di istruzione lungi da attuare intenti discriminatori, è al contrario, come già rilevato, tesa a tutelare proprio l’effettività del diritto all’istruzione, di modo costituirebbe uno svantaggio proprio per l’allievo consentirgli di proseguire gli studi nonostante il mancato conseguimento degli obiettivi minimi di formazione previsti per proseguire gli studi.

Sulla possibilità dei genitori di assistere all’esame di idoneità 

Priva di ogni supporto probatorio, concludono i giudici, è infine la censura relativa al lamentato divieto opposto ai genitori di assistere all’esame della minore.

In margine ogni considerazione in ordine alle reali ripercussioni che l’assenza dei genitori può avere avuto sul rendimento della minore in sede di esame, non risulta dagli atti che essi abbiano fatto alcuna richiesta in tal senso e nella relazione dell’Amministrazione è attestato dal Dirigente scolastico che “non risponde al vero l’affermazione contenuta nel ricorso: “è stato impedito ai genitori di presenziare agli esami di idoneità”, poiché nessuna richiesta né formale, né informale (lo scrivente ha accolto personalmente l’alunna, nel pomeriggio dell’8 giugno 2021, all’ingresso nell’edificio scolastico) è stata presentata in tal senso dai genitori dell’alunna”.

WhatsApp
Telegram

Dirigente Scolastico e DPO: strategie e buone pratiche per la gestione della privacy a scuola. Corso gratuito