Legge promozione lettura e carta cultura 100 euro: testo in G.U.
In Gazzetta ufficiale è stata pubblicata la legge n. 15 del 13 febbraio 2020: disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Entrata in vigore la 25 marzo.
L’articolo 5 in particolare è dedicato alla promozione della lettura a scuola:
1. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado,
nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura
come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli
studenti e quale strumento di base per l’esercizio del diritto
all’istruzione e alla cultura nell’ambito della società della
conoscenza.
2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici
regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra
istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui
all’articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la
scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario
scolastico di ogni ordine e grado».
Carta della cultura
L’articolo 6 è invece dedicato alla carta della cultura.
Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della «Carta della cultura».
I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all’uso
personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne e’ permessa
la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del
computo del valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente.
Cos’è la carta cultura?
E’ una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal
titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.